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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 104

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, concernente la costituzione del Consiglio superiore delle finanze.

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Testo in vigore dal: 18-4-1975
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare,  ai sensi dell'art. 17 della
citata  legge  9  ottobre  1971,  n.  825, disposizioni integrative e
correttive  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  646, concernente istituzione del Consiglio superiore delle
finanze;
  Udito  il  parere  della commissione parlamentare istituita a norma
del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per le finanze, per lo interno, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Gli  articoli  2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 646, sono sostituiti dai seguenti:
    Art.  2  -  Composizione  del Consiglio superiore. - Il Consiglio
superiore delle finanze e' composto:
      a) dal presidente;
      b)  dai direttori generali preposti alle direzioni generali del
Ministero  delle finanze, dal direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, dal comandante generale della guardia
di  finanza,  dal  ragioniere  generale  dello  Stato, dal segretario
generale   della  programmazione  economica  dal  direttore  generale
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;
      c) da altri sedici membri di cui quindici scelti fra persone di
alta  e  sperimentata  competenza,  tenendo  conto  dell'esigenza  di
assicurare  al  Consiglio  medesimo  le specializzazioni necessarie a
pronunciarsi  nei diversi settori inerenti all'art. 1, ed uno esperto
per  la  finanza regionale designato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.
    Il  Ministro  per  le  finanze  ha  facolta'  di intervenire alle
adunanze, puo' delegare ad intervenire in sua vece un Sottosegretario
al  Ministero delle finanze e puo' invitare uno o piu' Sottosegretari
al medesimo Ministero.
    Il  presidente  del  Consiglio  superiore  anche  su proposta del
Ministro  per le finanze ha facolta' di far partecipare alle adunanze
persone   particolarmente  esperte  delle  questioni  all'ordine  del
giorno, in numero non superiore a tre.
  Art. 3 - Nomina dei componenti. - Il presidente e i membri indicati
dalla  lettera  c) dell'articolo precedente sono nominati con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  su  proposta  del Ministro per le
finanze durano in carica tre anni e possono venire confermati.
  Il  Consiglio  superiore  elegge  un  vice-presidente  fra i propri
componenti.