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LEGGE 24 aprile 1980, n. 146

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2011)
Testo in vigore dal:  1-1-2002
aggiornamenti all'articolo

Art. 8



Nell'ambito del Ministero delle finanze sono istituiti i centri di servizio in numero non superiore a quindici.
I centri di servizio ricevono le dichiarazioni ed i certificati sostitutivi presentati ai fini delle imposte sul reddito; provvedono alla liquidazione delle imposte dovute ed ai connessi controlli, alla esecuzione dei rimborsi ed alla formazione dei ruoli di pagamento.
Provvedono altresì al controllo dei versamenti alle esattorie ed agli istituti di credito ed alla gestione degli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi.
Con decreti del Ministro delle finanze sono emanate le disposizioni necessarie per assicurare che i centri di servizio, destinati ad operare nelle zone di Roma e di Milano, inizino a funzionare entro il 31 dicembre 1980; a questo scopo è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 45 miliardi. (2a)
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 novembre 1980, sentita la commissione prevista dal primo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e programmazione economica, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria al fine di:
1) definire le competenze territoriali dei centri di servizio avendo riguardo alle dimensioni ottimali di funzionamento, alla densità dei contribuenti nel territorio ed alle infrastrutture esistenti;
2) definire i rapporti dei centri di servizio con i contribuenti e con gli altri uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, determinandone la dipendenza organica e funzionale avuto riguardo alla necessità di separare le specifiche funzioni di accertamento dagli altri adempimenti relativi alla gestione, liquidazione delle dichiarazioni ed ai controlli connessi alle imposte dovute;
3) integrare entro il limite massimo di cinquemila unità le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione delle finanze e provvedere alla copertura dei relativi posti mediante procedure accelerate, da espletare anche in deroga alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia di pubblici concorsi, nonché attraverso concorsi speciali, anche per soli titoli, riservati agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere immediatamente inferiori dell'Amministrazione delle finanze.
Se la commissione di cui al comma precedente non esprime il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dall'invio degli schemi di decreto, il Governo provvede egualmente, dandone comunicazione al Parlamento.
Il Ministro delle finanze, al fine di dotare i centri di servizio dei beni immobili occorrenti, è autorizzato a provvedere mediante la costruzione, l'acquisto o la locazione degli stessi.
Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a centri di servizio. La costruzione di essi può essere data in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327))
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((18))

Le opere per la costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e, fino alla loro completa esecuzione, si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
Il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni al fine di realizzare, anche mediante affidamento ad una o più società con prevalente partecipazione statale anche indiretta, la costruzione o l'adattamento delle strutture immobiliari dei centri di servizio, l'acquisizione e la istallazione delle relative macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed attrezzature, comprese quelle per la sicurezza, e l'acquisizione dei mezzi tecnici, arredi, altri beni nonché di servizi, anche per l'acquisizione dei dati su supporto magnetico ed il trasporto o il deposito temporaneo degli atti e documenti inerenti od occorrenti all'attività dei centri.
Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il Ministro delle finanze può stipulare una o più convenzioni concernenti l'affidamento ad una società specializzata, a prevalente partecipazione statale anche indiretta, secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'amministrazione finanziaria e sotto la direzione e la vigilanza degli organi competenti della stessa, dei compiti di analisi e progettazione delle procedure d'automazione, nonché di realizzazione e manutenzione dei relativi programmi elaborativi. Parimenti può essere affidata la gestione operativa dei reparti di elaborazione dati dei centri di servizio per il tempo occorrente alla completa funzionalità di detti reparti. I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della società affidataria comunque addetti ai compiti di cui al presente comma sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.
I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui ai due commi precedenti sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

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AGGIORNAMENTO (2a)

Il Decreto 30 marzo 1981 (in G.U. 01/04/1981, n. 90) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per la regione Lazio con sede nel comune di Roma, istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e succesive modificazioni, inizia il proprio funzionamento dal 1° aprile 1981 limitatamente alle funzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787".
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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 8 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 8 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 8 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 8 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.