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LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  25-4-2001
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Art. 77

1. Il direttore generale delle imposte dirette ed il direttore generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari fanno parte del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusione di cui all'articolo 21, comma 4, fino alla data di nomina, in applicazione della legge 29 ottobre 1991, n. 358, del direttore generale e dei direttori centrali del dipartimento delle entrate. Da tale data fanno parte del predetto comitato il direttore generale del dipartimento delle entrate ed il direttore centrale preposto da una direzione centrale del dipartimento stesso con competenza in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107))
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