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DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 1990, n. 105

Organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/5/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal:  10-5-1990

Art. 37

Istituzione della indennità
di istituto doganale
1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera i, n. 2), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, è istituita, con decorrenza 1› gennaio 1990, l'indennità di istituto doganale. Detta indennità è analoga a quelle in godimento al personale di altre categorie del pubblico impiego operante negli spazi doganali.
2. I criteri di attribuzione delle somme da corrispondere a ciascuna qualifica dirigenziale, ad esaurimento ed a ciascun livello retributivo sono stabiliti annualmente, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle Finanze.
3. Unitamente alla somma aggiuntiva di lire 30 miliardi annui prevista dall'art. 3, comma 1, lettera i, n. 2, della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono fatti affluire in un unico capitolo di spesa obbligatoria gli stanziamenti previsti per la erogazione al personale del Dipartimento dei seguenti compensi:
b) maggiorazione del compenso incentivante prevista dall'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302.
Nota all'art. 37:
- Per il testo dell'art. 3 della legge n. 349/1989 si veda la precedente nota all'art. 19.
- Per il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 266/1987 si veda la precedente nota all'art. 10.
- Il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 344/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie) è il seguente:
"Art. 10.- (Compenso incentivante) Dal 1› gennaio 1984 è istituito, a favore del personale di cui al precedente art. 1, un compenso incentivante la produttività nella misura di L. 85.000 mensili lorde per l'ottava qualifica funzionale.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da definire entro il 31 ottobre 1983, saranno stabilite:
a) le misure per le restanti qualifiche funzionali, in proporzione con l'ammontare degli stipendi di cui al precedente art. 3;
b) i criteri e le modalità di corresponsione, per non più di undici mesi l'anno, in relazione al conseguimento di obiettivi stabiliti dalle singole amministrazioni, all'effettiva presenza in servizio, al pieno rispetto dell'orario d'obbligo e ad ogni altra eventuale condizione al fine di migliorare l'efficienza del servizio;
c) le maggiorazioni delle misure di base, in relazione a specifiche effettive prestazioni lavorative.
La individuazione dei destinatari delle maggiorazioni di cui al punto c) del precedente comma sarà rimessa alla contrattazione decentrata, in attuazione dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Il compenso di cui al presente articolo sarà corrisposto in sostituzione di compensi o indennità, fruiti dal personale al medesimo titolo o che siano comunque collegati alle effettive prestazioni ordinarie di servizio, da individuare con il decreto di cui al secondo comma, che verranno contestualmente soppressi.
Qualora questi ultimi trattamenti risultino di importo più elevato rispetto al compenso incentivante, comprensivo delle maggiorazioni, l'eccedenza sarà conservata ad personam e riassorbita con gli eventuali futuri miglioramenti del compenso stesso.
Il compenso incentivante non compete al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti di istituto.
Al finanziamento del compenso incentivante di cui al presente articolo si provvede:
1) con i fondi destinati a remunerare il lavoro straordinario nei normali limiti orari per il personale di cui al precedente art. 1;
2) con i fondi stanziati per indennità e compensi da sopprimere ai sensi del precedente quarto comma;
3) con la quota aggiuntiva mensile di L. 15.000 per ciascuna unità organica, da fronteggiare con gli appositi fondi stanziati nel bilancio per l'anno finanziario 1984.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 302/1984 già riportata nella nota all'art. 34, è il seguente:
"Art. 3. - In relazione ai particolari disagi ed alle speciali responsabilità derivanti dall'esercizio delle attività di accertamento e di controllo delle merci e sui viaggiatori, anche su base documentale, per il personale civile periferico dell'amministrazione finanziaria che presta servizio in via esclusiva e permanente presso i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e gli altri uffici e servizi dipendenti dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, il compenso incentivante base previsto dall'art. 10 dell'accordo nazionale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, resta, in ogni caso, maggiorato almeno nella misura del 130 per cento prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984".