stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 603

Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1989)
Testo in vigore dal:  1-3-1988
aggiornamenti all'articolo

Art. 16

Esecuzione degli sgravi per indebito


Gli sgravi disposti a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono eseguiti dall'esattore in carica, con le modalità stabilite dal Ministro per le finanze, entro quattro mesi dalla ricezione del relativo elenco, al quale sono allegati i buoni di discarico. Nello stesso termine deve essere versato all'ente impositore l'ammontare degli sgravi che non sia stato possibile eseguire.
A richiesta dell'esattore l'intendente di finanza può prorogare di quattro mesi il termine stabilito nel comma precedente.
Gli estremi di ciascun elenco devono essere annotati, entro dieci giorni dalla ricezione dello stesso, nelle schede dei contribuenti.
Gli elenchi di sgravio devono essere restituiti all'ente impositore con le annotazioni del caso, nel termine stabilito dal primo comma.
((4))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonché, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."