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DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-8-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 (in G.U. 29/10/1993, n.255).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
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Testo in vigore dal:  1-4-2010
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Art. 27

Prodotti soggetti ad accisa
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48))
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4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107.
4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107.
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107.
6. La rivendita al pubblico dei valori bollati e postali deve essere svolta all'interno dell'esercizio o dell'ufficio autorizzato, con divieto di consegna a domicilio e con la sola pubblicità dell'esposizione della targa regolamentare.
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48))
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