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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 636

Revisione della disciplina del contenzioso tributario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1995)
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Testo in vigore dal:  15-1-1993
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Art. 2

Commissioni tributarie di primo grado


Le commissioni di primo grado hanno competenza territoriale e sedi identiche a quelle dei tribunali.
La competenza è determinata dal luogo ove ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti il ricorso è proposto; il ricorso nei confronti di un centro di servizio è proposto alla commissione tributaria nella cui circoscrizione è l'ufficio delle imposte di cui all'art. 31, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Ogni commissione è formata da una o più sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati un presidente, un vice presidente e quattro membri.
Il presidente della commissione è scelto fra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo, o fra gli intendenti di finanza e gli intendenti aggiunti di finanza a riposo, e presiede l'unica o la prima sezione. I presidenti delle altre sezioni ed i vice presidenti sono scelti fra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo, o fra gli intendenti e gli intendenti aggiunti a riposo ovvero fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio.
La metà dei membri della commissione è scelta fra le persone, aventi i requisiti di cui al successivo art. 4, designate dai consigli comunali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascun consiglio comunale provvede a designare un numero non superiore a quello dei membri la cui designazione è demandata ai comuni. Le designazioni debbono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta del presidente del tribunale.
L'altra metà dei membri da nominare è scelta fra le persone, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, anche in base ad elenchi formati dalla amministrazione finanziaria. Il presidente del tribunale ha facoltà di chiedere elenchi alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed ai consigli degli ordini professionali degli avvocati, degli ingegneri, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.
Le scelte di cui ai commi precedenti sono fatte dal presidente del tribunale il quale, trascorso il termine indicato nel quinto comma, vi provvede anche se non gli sono pervenute tutte le designazioni da parte dei comuni. Qualora le persone designate dai comuni non siano in totale almeno il doppio dei membri da nominare tra i designati dai comuni, il presidente procede alla scelta anche al di fuori delle persone designate dai comuni. Quando i membri da nominare fra quelli designati dai comuni sono più di tre la scelta non può cadere per più di un terzo fra le persone designate dal medesimo comune.
Alle nomine provvede in conformità il Ministro per le finanze con proprio decreto.
Il numero delle sezioni di ogni commissione è fissato e può essere variato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.545 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, salvo quanto disposto dal comma 2."