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REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1443

Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno. (027U1443)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/06/1998)
Testo in vigore dal:  3-12-1981
aggiornamenti all'articolo

Art. 25



Il concessionario è tenuto a pagare annualmente allo Stato il diritto proporzionale di L. 5 per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione.
(2) (3) (5)
((6))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I canoni annui stabiliti dagli articoli 7 e 25 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, rispettivamente per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie, sono elevati, rispettivamente, a L. 20 ed a L. 50 per ogni ettaro o frazione di ettaro, a decorrere dal 1° gennaio 1947".
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 21 gennaio 1949, n. 8, nel modificare l'art. 4 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma primo, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, è quadruplicato".
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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 21 dicembre 1961, n. 1501, nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 21 gennaio 1949, n. 8, che a sua volta modifica l'art. 4 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, è duplicato".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la suddetta modifica ha efficacia a partire dal 1° febbraio 1962.
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "I canoni annui, previsti negli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie sono fissati, rispettivamente, in L. 1.280 ed in L. 3.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in terraferma, nonché in L. 10 ed in L. 40 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie marina del mare territoriale o della piattaforma continentale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 3) che "L'importo annuo dei canoni di cui al precedente comma non può essere inferiore rispettivamente a L. 10.000 ed a L. 50.000".