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LEGGE 21 gennaio 1949, n. 8

Aumento dei canoni demaniali e del sovracanoni dovuti agli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1962)
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Testo in vigore dal:  15-2-1962
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma primo, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, è quadruplicato.
((1))

È in facoltà dell'Amministrazione aumentare sino al quadruplo l'ammontare dei canoni e dei proventi demaniali risultante dalla revisione effettuata o da effettuarsi a termini dell'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24.
L'aumento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ai canoni di tutte le concessioni di demanio pubblico marittimo, già decuplicati dal 1 gennaio 1947 per effetto del succitato decreto.
((1))

Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che risultino dovuti in misura superiore a quella risultante dagli aumenti previsti nei commi precedenti.
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 21 dicembre 1961, n. 1501 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, è duplicato."
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La presente legge ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."