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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 gennaio 1947, n. 24

Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1962)
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Testo in vigore dal:  15-2-1962
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Art. 3



La misura unitaria massima del sovracanone che il Ministro per le finanze ha facoltà di liquidare a favore delle Amministrazioni provinciali e dei comuni rivieraschi di grandi derivazioni di acqua ad uso industriale a termini dell'art. 53 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, viene elevata, a decorrere dal 10 gennaio 1947, a L. 109 per ogni Kw. di energia prodotto o trasportato oltre il raggio di km. 15 dal territorio dei comuni rivieraschi.
(1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 21 gennaio 1949, n. 8 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma primo, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, è quadruplicato."
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 21 dicembre 1961, n. 1501, nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 21 gennaio 1949, n. 8, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, è duplicato."
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la suddetta modifica ha efficacia a partire dal 1° febbraio 1962.