REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2440

Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. (023U2440)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 3-12-2005
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 69. 
 
 
  Le  cessioni,  le  delegazioni,  le  costituzioni   di   pegno,   i
pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative  a  somme  dovute
dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere
notificate all'amministrazione centrale ovvero  all'ente,  ufficio  o
funzionario cui spetta ordinare il pagamento. 
 
  La notifica  rimane  priva  di  effetto  riguardo  agli  ordini  di
pagamento che risultino gia' emessi. Potra', peraltro,  il  creditore
fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente  incaricato
di eseguire il pagamento degli ordini o  di  effettuare  la  consegna
degli assegni di cui all'art. 54, lettera a. 
 
  Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di
revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da  atto
pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio. 
 
  I pignoramenti,  i  sequestri  e  le  opposizioni  hanno  efficacia
soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente  stabiliti  dalla
legge. 
 
  Nessun  impedimento  puo'  essere  costituito   mediante   semplici
inibitorie o diffide. ((55)) 
 
  Qualora un'amministrazione  dello  Stato  che  abbia,  a  qualsiasi
titolo, ragione di credito verso aventi diritto  a  somme  dovute  da
altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento,  questa
deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo. 
 
  Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie  da
esso istituite, anche quando dotate di personalita'  giuridica.  Alle
predette amministrazioni devono intendersi equiparate  l'Agenzia  del
demanio  e  l'Agenzia  per   le   erogazioni   in   agricoltura,   in
considerazione sia della natura delle funzioni svolte,  di  rilevanza
statale e riferibili direttamente allo  Stato,  sia  della  qualita',
relativamente  all'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura,  di
rappresentante dello Stato italiano nei confronti  della  Commissione
europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999,  n.  165,  e
successive modificazioni. 
 
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AGGIORNAMENTO (55) 
  Il D.L. 30 settembre 2005, n.  203,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con  l'art.  3,  comma
42-ter) che  "Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  69,  quinto
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,  si  interpretano
nel senso che, successivamente all'istituzione delle agenzie  fiscali
previste dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, quinto comma,
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, puo'  essere  esercitato
anche da tali agenzie e  dall'ente  pubblico  economico  Agenzia  del
demanio".