DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 15-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 57 
                 (Istituzione delle agenzie fiscali) 
 
  1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle
entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte  da
altri uffici del ministero sono istituite  l'agenzia  delle  entrate,
l'agenzia delle dogane ((e dei monopoli)) e l'agenzia del demanio, di
seguito  denominate  agenzie  fiscali.  Alle  agenzie  fiscali   sono
trasferiti i relativi rapporti giuridici,  poteri  e  competenze  che
vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione  interna
di ciascuna agenzia. ((42)) 
  2. Le regioni e gli enti locali  possono  attribuire  alle  agenzie
fiscali, in tutto o in parte, la  gestione  delle  funzioni  ad  essi
spettanti,  regolando  con  autonome  convenzioni  le  modalita'   di
svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono. 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 23-quater,  comma  10)
che la presente modifica decorre dal 1° dicembre 2012.