DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175

Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica. (16G00188)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 29/05/2023
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
 
 
                       Gestione del personale 
 
  1. Salvo quanto previsto  dal  presente  decreto,  ai  rapporti  di
lavoro  dei  dipendenti  delle  societa'  a  controllo  pubblico   si
applicano le disposizioni del capo I, titolo  II,  del  libro  V  del
codice  civile,  dalle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
nell'impresa,  ivi  incluse  quelle  in  materia  di   ammortizzatori
sociali, secondo quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,  e  dai
contratti collettivi. 
  2. Le  societa'  a  controllo  pubblico  stabiliscono,  con  propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del  personale
nel  rispetto  dei  principi,  anche  di  derivazione   europea,   di
trasparenza, pubblicita'  e  imparzialita'  e  dei  principi  di  cui
all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165. In caso di mancata adozione dei  suddetti  provvedimenti,  trova
diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma  3,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001. 
  3. I provvedimenti di cui al  comma  2  sono  pubblicati  sul  sito
istituzionale  della  societa'.  In  caso  di  mancata  o  incompleta
pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e  47,  comma
2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice  civile,  ai
fini retributivi, i contratti di  lavoro  stipulati  in  assenza  dei
provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli.  Resta
ferma la giurisdizione ordinaria sulla validita' dei provvedimenti  e
delle procedure di reclutamento del personale. 
  5.  Le  amministrazioni  pubbliche  socie   fissano,   con   propri
provvedimenti,  obiettivi  specifici,  annuali  e  pluriennali,   sul
complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese  quelle  per  il
personale,  delle   societa'   controllate,   anche   attraverso   il
contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale
e tenuto conto di quanto  stabilito  all'articolo  25,  ovvero  delle
eventuali disposizioni che stabiliscono, a  loro  carico,  divieti  o
limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto  del  settore
in cui ciascun soggetto opera. 
  6. Le  societa'  a  controllo  pubblico  garantiscono  il  concreto
perseguimento degli obiettivi  di  cui  al  comma  5  tramite  propri
provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso  del  contenimento
degli oneri  contrattuali,  in  sede  di  contrattazione  di  secondo
livello. 
  7. I provvedimenti e i contratti  di  cui  ai  commi  5  e  6  sono
pubblicati sul sito istituzionale della societa'  e  delle  pubbliche
amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta  pubblicazione
si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma  2,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  8. Le  pubbliche  amministrazioni  titolari  di  partecipazioni  di
controllo in societa', in caso di reinternalizzazione di  funzioni  o
servizi esternalizzati, affidati  alle  societa'  stesse,  procedono,
prima di poter effettuare nuove assunzioni, al  riassorbimento  delle
unita'  di  personale  gia'  dipendenti  a  tempo  indeterminato   da
amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della societa'
interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante  l'utilizzo
delle procedure di mobilita'  di  cui  all'articolo  30  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia  di
finanza  pubblica  e  contenimento  delle  spese  di  personale.   Il
riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti
nelle  dotazioni   organiche   dell'amministrazione   interessata   e
nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili. La spesa per  il
riassorbimento del personale  gia'  in  precedenza  dipendente  dalle
stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato
non rileva nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili e, per
gli enti territoriali, anche del parametro  di  cui  all'articolo  1,
comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga
fornita  dimostrazione,  certificata  dal   parere   dell'organo   di
revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state
effettuate nel  rispetto  degli  adempimenti  previsti  dall'articolo
6-bis  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e,   in
particolare, a condizione che: 
    a)  in  corrispondenza  del  trasferimento  alla  societa'  della
funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente  alla
funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali; 
    b) la dotazione organica dell'ente sia stata  corrispondentemente
ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito; 
    c) siano state adottate le necessarie  misure  di  riduzione  dei
fondi destinati alla contrattazione integrativa; 
    d) l'aggregato di spesa complessiva  del  personale  soggetto  ai
vincoli di contenimento sia stato ridotto  in  misura  corrispondente
alla spesa del personale trasferito alla societa'. (2) 
  9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad  applicarsi  fino  alla
data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1,  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2017. 
  ((9-bis. Al personale di cui al presente articolo  e  al  personale
dipendente  di  enti  pubblici  non  economici,  anche  per  esigenze
strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di
cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.
276, e 56 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  gennaio  1957,  n.   3.   Restano   fermi,   per   le
amministrazioni   riceventi,   i   limiti   quantitativi    stabiliti
dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente  articolo  non
possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere
utilizzati oltre il 31 dicembre 2026)). 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
872) che "Le disposizioni degli articoli 19, comma 8, e 25 del  testo
unico in materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al
decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  175,  si  applicano,  salva
diversa disciplina  normativa  a  tutela  dei  lavoratori,  anche  ai
dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti,  rispettivamente,
ai sensi degli  articoli  31  e  114  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore del predetto
testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016,  risultino
gia' posti in liquidazione da parte di amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165".