DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 23-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 30 
                              Distacco 
 
  1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di  lavoro,
per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o  piu'
lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione  di  una
determinata attivita' lavorativa. 
  2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile  del
trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. 
  3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve  avvenire
con il  consenso  del  lavoratore  interessato.  Quando  comporti  un
trasferimento a una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da  quella
in cui il lavoratore e' adibito, il distacco puo'  avvenire  soltanto
per  comprovate  ragioni  tecniche,   organizzative,   produttive   o
sostitutive. 
  4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
  4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto  disposto
dal comma  1,  il  lavoratore  interessato  puo'  chiedere,  mediante
ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di  procedura
civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la
prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze
di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo
27, comma 2. 
  ((4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra  aziende  che
abbiano sottoscritto un  contratto  di  rete  di  impresa  che  abbia
validita'  ai  sensi  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,
l'interesse della parte distaccante sorge  automaticamente  in  forza
dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita'
dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre
per le stesse imprese e' ammessa  la  codatorialita'  dei  dipendenti
ingaggiati con regole  stabilite  attraverso  il  contratto  di  rete
stesso)).