DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 6-bis 
(Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della  spesa
       per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni). 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,
nonche' gli enti finanziati direttamente o  indirettamente  a  carico
del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei  principi
di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi,
originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere
conseguenti economie di gestione e di adottare le  necessarie  misure
in materia di personale ((...)). 
  2. ((Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente
articolo provvedono al  congelamento  dei  posti  e  alla  temporanea
riduzione dei fondi della contrattazione  in  misura  corrispondente,
fermi restando  i  processi  di  riallocazione  e  di  mobilita'  del
personale.)) 
  3. I collegi dei revisori dei  conti  e  gli  organi  di  controllo
interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma
1 vigilano sull'applicazione del presente articolo,  dando  evidenza,
nei  propri  verbali,  dei  risparmi  derivanti   dall'adozione   dei
provvedimenti in materia di organizzazione e di personale,  anche  ai
fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.