LEGGE 7 agosto 2015, n. 124

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (15G00138)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
vigente al 05/06/2023
Testo in vigore dal: 1-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
 
 
Riordino  della  disciplina  del   lavoro   alle   dipendenze   delle
                      amministrazioni pubbliche 
 
  1. I decreti  legislativi  per  il  riordino  della  disciplina  in
materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche  e
connessi profili  di  organizzazione  amministrativa  sono  adottati,
sentite le  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si
aggiungono a quelli di cui all'articolo 16: 
    a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi
di valutazione finalizzati a valorizzare  l'esperienza  professionale
acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con
le amministrazioni pubbliche,  con  esclusione,  in  ogni  caso,  dei
servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi
politici e ferma restando,  comunque,  la  garanzia  di  un  adeguato
accesso dall'esterno;((2)) 
    b) previsione di prove concorsuali che privilegino l'accertamento
della capacita' dei candidati di utilizzare e  applicare  a  problemi
specifici e casi  concreti  nozioni  teoriche,  con  possibilita'  di
svolgere  unitariamente  la  valutazione  dei  titoli  e   le   prove
concorsuali relative a diversi concorsi;((2)) 
    c)  svolgimento  dei  concorsi,  per  tutte  le   amministrazioni
pubbliche, in forma  centralizzata  o  aggregata,  con  effettuazione
delle prove in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire
adeguate  partecipazione  ed  economicita'  dello  svolgimento  della
procedura concorsuale, e con applicazione di criteri  di  valutazione
uniformi, per assicurare omogeneita' qualitativa e  professionale  in
tutto il territorio nazionale  per  funzioni  equivalenti;  revisione
delle modalita' di espletamento degli stessi, in particolare  con  la
predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza
dei temi d'esame fino  allo  svolgimento  delle  relative  prove,  di
misure di pubblicita' sui temi di concorso e di forme di preselezione
dei componenti  delle  commissioni;  gestione  dei  concorsi  per  il
reclutamento del personale degli enti locali a  livello  provinciale;
definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al  numero
dei posti banditi,  per  gli  idonei  non  vincitori;  riduzione  dei
termini  di  validita'  delle  graduatorie;  per  le  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e aventi  graduatorie  in  vigore  alla  data  di
approvazione dello schema di decreto legislativo di cui  al  presente
comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di  finanza  pubblica,
l'introduzione  di  norme  transitorie   finalizzate   esclusivamente
all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie
siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore
della presente legge;((2)) 
    d) soppressione del requisito del voto minimo di  laurea  per  la
partecipazione  ai  concorsi  per  l'accesso  agli   impieghi   nelle
pubbliche amministrazioni;((2)) 
    e) previsione dell'accertamento  della  conoscenza  della  lingua
inglese e di altre  lingue,  quale  requisito  di  partecipazione  al
concorso  o   titolo   di   merito   valutabile   dalle   commissioni
giudicatrici, secondo modalita' definite dal bando anche in relazione
ai posti da coprire;((2)) 
    f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in attuazione
di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7,  della  legge  3  luglio
1998, n. 210, e dall'articolo 17, comma 111, della  legge  15  maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni;((2)) 
    g) introduzione di un sistema informativo nazionale,  finalizzato
alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento
in grado di orientare la programmazione  delle  assunzioni  anche  in
relazione agli interventi di riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche;  rafforzamento  della  funzione  di  coordinamento  e   di
controllo del Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personale
appartenente alle categorie protette; 
    h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili  e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  all'Agenzia  di  cui
all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  di
funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere g)
e i) del presente comma, delle funzioni  di  controllo  sull'utilizzo
delle prerogative sindacali, nonche' di funzioni di supporto  tecnico
alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni  di  misurazione  e
valutazione della performance e nelle materie inerenti alla  gestione
del  personale,   previa   stipula   di   apposite   convenzioni,   e
rafforzamento  della   funzione   di   assistenza   ai   fini   della
contrattazione   integrativa;   concentrazione    delle    sedi    di
contrattazione  integrativa,  revisione  del  relativo  sistema   dei
controlli e  potenziamento  degli  strumenti  di  monitoraggio  sulla
stessa; definizione dei termini  e  delle  modalita'  di  svolgimento
della  funzione  di   consulenza   in   materia   di   contrattazione
integrativa; definizione delle materie escluse  dalla  contrattazione
integrativa  anche  al  fine   di   assicurare   la   semplificazione
amministrativa,  la  valorizzazione  del  merito  e  la  parita'   di
trattamento  tra  categorie  omogenee,  nonche'  di   accelerare   le
procedure negoziali; 
    i) rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici; 
    l) riorganizzazione delle funzioni  in  materia  di  accertamento
medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei  dipendenti
pubblici, al fine di  garantire  l'effettivita'  del  controllo,  con
attribuzione all'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  della
relativa competenza  e  delle  risorse  attualmente  impiegate  dalle
amministrazioni pubbliche  per  l'effettuazione  degli  accertamenti,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  per
la quantificazione  delle  predette  risorse  finanziarie  e  per  la
definizione  delle   modalita'   d'impiego   del   personale   medico
attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri  per
la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso  alle
liste di cui all'articolo  4,  comma  10-bis,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni;((2)) 
    m) definizione di obiettivi  di  contenimento  delle  assunzioni,
differenziati in base agli effettivi fabbisogni;((2)) 
    n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro
delle persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
previsione della nomina, da parte del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica,   di   una   Consulta   nazionale,   composta   da
rappresentanti   delle   amministrazioni   pubbliche    centrali    e
territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  dei  sindacati
maggiormente rappresentativi e delle associazioni di  categoria,  con
il compito di: 
      1) elaborare piani  per  ottemperare  agli  obblighi  derivanti
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
      2)  prevedere  interventi  straordinari  per  l'adozione  degli
accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo
3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; 
      3) monitorare e controllare l'obbligo di  trasmissione  annuale
da  parte  delle  pubbliche   amministrazioni   alla   Consulta,   al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
nonche' al centro per  l'impiego  territorialmente  competente  della
comunicazione relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili  non
coperti e di un programma relativo a tempi e modalita'  di  copertura
della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto
dei vincoli  normativi  in  materia  di  assunzioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni; 
    o)   disciplina   delle   forme   di   lavoro   flessibile,   con
individuazione di limitate e  tassative  fattispecie,  caratterizzate
dalla compatibilita' con la peculiarita' del rapporto di lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  con   le   esigenze
organizzative e  funzionali  di  queste  ultime,  anche  al  fine  di
prevenire il precariato;((2)) 
    p) previsione della facolta', per le  amministrazioni  pubbliche,
di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base
volontaria  e  non  revocabile  dell'orario   di   lavoro   e   della
retribuzione del personale in procinto di essere collocato a  riposo,
garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre  1996,  n.
564, la possibilita' di conseguire l'invarianza  della  contribuzione
previdenziale, consentendo nel contempo,  nei  limiti  delle  risorse
effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per
retribuzioni,  l'assunzione  anticipata  di  nuovo   personale,   nel
rispetto della normativa vigente in materia di vincoli  assunzionali.
Il ricambio generazionale di  cui  alla  presente  lettera  non  deve
comunque determinare nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  degli  enti
previdenziali e delle amministrazioni pubbliche; 
    q) progressivo superamento della dotazione organica  come  limite
alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa  anche  al  fine  di
facilitare i processi di mobilita';((2)) 
    r) semplificazione delle norme  in  materia  di  valutazione  dei
dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e  di  premialita';
razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al
fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di  sistemi
distinti    per    la    misurazione    dei    risultati    raggiunti
dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti;
potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di
efficienza  e  qualita'  dei  servizi   e   delle   attivita'   delle
amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste  prodotti,  anche
mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti;  riduzione
degli adempimenti in materia di programmazione anche  attraverso  una
maggiore integrazione con il ciclo di bilancio;  coordinamento  della
disciplina in materia di valutazione e controlli interni;  previsione
di forme di semplificazione specifiche per i  diversi  settori  della
pubblica amministrazione;((2)) 
    s)  introduzione  di  norme   in   materia   di   responsabilita'
disciplinare dei pubblici  dipendenti  finalizzate  ad  accelerare  e
rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e  di  conclusione
l'esercizio dell'azione disciplinare;((2)) 
    t) rafforzamento  del  principio  di  separazione  tra  indirizzo
politico-amministrativo  e  gestione  e  del  conseguente  regime  di
responsabilita' dei dirigenti, attraverso  l'esclusiva  imputabilita'
agli  stessi  della  responsabilita'   amministrativo-contabile   per
l'attivita' gestionale;((2)) 
    u) razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni
pubbliche alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi
in ambiti temporali definiti; 
    v) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano della potesta' legislativa in materia
di lavoro  del  proprio  personale  dipendente,  nel  rispetto  della
disciplina nazionale sull'ordinamento del personale  alle  dipendenze
delle amministrazioni pubbliche,  come  definita  anche  dal  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dei  principi  di  coordinamento
della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta al
contenimento del costo del personale, nonche' dei rispettivi  statuti
speciali e delle relative norme di attuazione. Dalle disposizioni  di
cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica; 
    z) al fine di garantire un'efficace integrazione in  ambiente  di
lavoro di persone con disabilita' ai sensi della legge 12 marzo 1999,
n. 68,  previsione  della  nomina,  da  parte  delle  amministrazioni
pubbliche con piu' di 200 dipendenti, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza  pubblica  e  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente,  di  un  responsabile
dei processi di inserimento, definendone i  compiti  con  particolare
riferimento  alla  garanzia  dell'accomodamento  ragionevole  di  cui
all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9  luglio  2003,
n. 216; previsione dell'obbligo  di  trasmissione  annuale  da  parte
delle  amministrazioni  pubbliche  al  Ministro   delegato   per   la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione  e  al  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali oltre che al  centro  per  l'impiego
territorialmente competente, non solo  della  comunicazione  relativa
alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili,  ma  anche
di una successiva dichiarazione  relativa  a  tempi  e  modalita'  di
copertura della quota di riserva prevista  dalla  normativa  vigente,
nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle amministrazioni
pubbliche, nonche' previsione di adeguate  sanzioni  per  il  mancato
invio della suddetta dichiarazione, anche in  termini  di  avviamento
numerico di lavoratori  con  disabilita'  da  parte  del  centro  per
l'impiego territorialmente competente. 
  2. Le deleghe di cui all'articolo 11 e al presente articolo possono
essere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di  uno  o  piu'
decreti legislativi secondo la  procedura  di  cui  all'articolo  16,
purche' i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo
11, comma 1. 
  3. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive  modificazioni,  il  terzo  periodo  e'   sostituito   dai
seguenti: «Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni  di  cui  ai
periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per  i
soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita',
la durata non puo' essere superiore a un anno,  non  prorogabile  ne'
rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.». 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 25 novembre 2016, n.  251
(in G.U. 1ª s.s. 30/11/2016, n. 48), ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, comma 1, lettere  a),  b),  c),
d), e), f), l), m), o), q), r), s) e  t)  "nella  parte  in  cui,  in
combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della  medesima  legge
n. 124 del 2015, prevede che il Governo  adotti  i  relativi  decreti
legislativi attuativi previo parere in sede di Conferenza  unificata,
anziche' previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni".