DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n. 216

Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ((e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori)).

note: Entrata in vigore del decreto: 28-8-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal: 1-2-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Il principio di parita'  di  trattamento  senza  distinzione  di
religione, di convinzioni personali, di  handicap,  di  eta'  ((,  di
nazionalita')) e di orientamento  sessuale  si  applica  a  tutte  le
persone sia nel settore pubblico che privato ed  e'  suscettibile  di
tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4, con
specifico riferimento alle seguenti aree: 
    a)  accesso  all'occupazione  e  al  lavoro,  sia  autonomo   che
dipendente, compresi i  criteri  di  selezione  e  le  condizioni  di
assunzione; 
    b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi  gli  avanzamenti
di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento ((, la
salute  e   la   sicurezza,   il   reintegro   professionale   o   il
ricollocamento)); 
    c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e  formazione
professionale,  perfezionamento  e  riqualificazione   professionale,
inclusi i tirocini professionali; 
    d) affiliazione e  attivita'  nell'ambito  di  organizzazioni  di
lavoratori,  di  datori  di  lavoro   o   di   altre   organizzazioni
professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni. 
    ((d-bis) accesso all'alloggio; 
    d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali; 
    d-quater) assistenza fornita dagli uffici di collocamento; 
    d-quinquies)  iscrizione   alle   organizzazioni   sindacali   ed
eleggibilita' negli organi di rappresentanza dei lavoratori)). 
  2. La disciplina di cui al  presente  decreto  fa  salve  tutte  le
disposizioni vigenti in materia di: 
    a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso  all'occupazione,
all'assistenza e alla previdenza dei  cittadini  dei  Paesi  terzi  e
degli apolidi nel territorio dello Stato; 
    b) sicurezza e protezione sociale; 
    c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine  pubblico,  prevenzione
dei reati e tutela della salute; 
    d) stato civile e prestazioni che ne derivano; 
    e) forze armate, limitatamente ai fattori di eta' e di handicap. 
  3. Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza e
purche' la finalita'  sia  legittima,  nell'ambito  del  rapporto  di
lavoro o dell'esercizio dell'attivita' di impresa, non  costituiscono
atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di
trattamento dovute a caratteristiche connesse  alla  religione,  alle
convinzioni personali, all'handicap, all'eta' ((, alla nazionalita'))
o all'orientamento sessuale di una persona, qualora,  per  la  natura
dell'attivita' lavorativa  o  per  il  contesto  in  cui  essa  viene
espletata,  si  tratti  di  caratteristiche  che   costituiscono   un
requisito  essenziale  e  determinante  ai  fini  dello   svolgimento
dell'attivita' medesima. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 8 APRILE 2008, N.
59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 GIUGNO 2008, N. 101. 
  3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio della parita'
di trattamento delle persone con  disabilita',  i  datori  di  lavoro
pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli,
come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', ratificata ai  sensi  della  legge  3  marzo
2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per  garantire  alle  persone  con
disabilita' la piena eguaglianza con gli altri lavoratori.  I  datori
di lavoro pubblici  devono  provvedere  all'attuazione  del  presente
comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
  4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono  accertamenti  di
idoneita' al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3. 
  4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che  prevedono  trattamenti
differenziati in ragione dell'eta' dei lavoratori  e  in  particolare
quelle che disciplinano: 
    a)   la   definizione   di   condizioni   speciali   di   accesso
all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e  di
lavoro, comprese le condizioni di licenziamento  e  di  retribuzione,
per i giovani, i lavoratori anziani e  i  lavoratori  con  persone  a
carico, allo scopo  di  favorire  l'inserimento  professionale  o  di
assicurare la protezione degli stessi; 
    b) la fissazione di condizioni  minime  di  eta',  di  esperienza
professionale o di anzianita' di lavoro per l'accesso all'occupazione
o a taluni vantaggi connessi all'occupazione; 
    c) la fissazione di  un'eta'  massima  per  l'assunzione,  basata
sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o
sulla necessita' di  un  ragionevole  periodo  di  lavoro  prima  del
pensionamento. 
  4-ter. Le disposizioni di cui  al  comma  4-bis  sono  fatte  salve
purche'  siano  oggettivamente  e  ragionevolmente  giustificate   da
finalita' legittime, quali giustificati obiettivi della politica  del
lavoro, del mercato del  lavoro  e  della  formazione  professionale,
qualora  i  mezzi  per  il  conseguimento  di  tali  finalita'  siano
appropriati e necessari. 
  5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo
2 le differenze  di  trattamento  basate  sulla  professione  di  una
determinata religione o  di  determinate  convinzioni  personali  che
siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre  organizzazioni
pubbliche o  private,  qualora  tale  religione  o  tali  convinzioni
personali, per la natura  delle  attivita'  professionali  svolte  da
detti enti o organizzazioni o  per  il  contesto  in  cui  esse  sono
espletate,   costituiscano   requisito   essenziale,   legittimo    e
giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attivita'. 
  6. Non costituiscono, comunque, atti di  discriminazione  ai  sensi
dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur  risultando
indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente  da
finalita'  legittime  perseguite  attraverso  mezzi   appropriati   e
necessari. In  particolare,  resta  ferma  la  legittimita'  di  atti
diretti all'esclusione dallo svolgimento di attivita' lavorativa  che
riguardi  la  cura,  l'assistenza,  l'istruzione  e  l'educazione  di
soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati
in via definitiva per reati che concernono la liberta'  sessuale  dei
minori e la pornografia minorile.