DECRETO LEGISLATIVO 16 settembre 1996, n. 564

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-11-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2021)
Testo in vigore dal: 15-11-1996
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di  tipo  verticale
                     ((, orizzontale)) o ciclico 
 
  1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme  di  essa
sostitutive ed esclusive, che svolgono attivita' di lavoro dipendente
con contratti di lavoro  a  tempo  parziale  di  tipo  verticale  ((,
orizzontale)) o ciclico, i periodi, successivi al 31  dicembre  1996,
di non effettuazione della prestazione  lavorativa,  non  coperti  da
contribuzione obbligatoria, possono  essere  riscattati,  a  domanda,
mediante il versamento della riserva matematica secondo le  modalita'
di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati  nel  comma
medesimo   possono   essere   autorizzati,   in   alternativa,   alla
prosecuzione volontaria  del  versamento  dei  contributi  nel  fondo
pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio  1983,
n. 47. Per tale autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno  un
anno di contribuzione  nell'ultimo  quinquennio  ad  uno  dei  regimi
assicurativi di cui al comma 1. 
  3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui ai commi 1 e  2,  i
soggetti interessati devono provare lo stato di occupazione  a  tempo
parziale di cui al comma 1 per tutto il periodo per cui si chiede  la
copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
  Dato a Roma, addi' 16 settembre 1996 
                              SCALFARO 
 
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei 
                                                             Ministri 
                                    Treu, Ministro del lavoro e della 
                                                   previdenza sociale 
                                          Ciampi, Ministro del tesoro 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Flick