LEGGE 6 febbraio 2004, n. 36

Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29-2-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2004)
Testo in vigore dal: 28-3-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4
            Rapporti con le regioni e con gli enti locali

  1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministro delle
politiche  agricole  e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di
rilievo  statale  di  cui  all'articolo  2  della  presente legge, ha
facolta'  di  stipulare  con  le  regioni  specifiche convenzioni per
l'affidamento  al  Corpo  forestale dello Stato di compiti e funzioni
propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo
2,  comma  1,  lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
  2.  E'  istituito  il Comitato di coordinamento delle attivita' del
Corpo   forestale   dello  Stato  e  dei  servizi  tecnici  forestali
regionali.  Il  Comitato,  i cui membri sono nominati con decreto del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, e' presieduto dal
Ministro  medesimo  ed e' composto dal capo del Corpo forestale dello
Stato  e  da  sei  membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri
dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno, e quattro
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti
del  Comitato  non  compete alcuna indennita' o compenso ne' rimborso
spese.
  3.   Ferme   restando   le   esigenze   operative,   strumentali  e
istituzionali  delle  strutture  centrali  e  periferiche  del  Corpo
forestale  dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e
per  l'esercizio  delle  funzioni  statali di cui agli articoli 1 e 2
della  presente  legge,  con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato ((, previa intesa con la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano,)) su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base
di un piano di trasferimento predisposto dai Ministri delle politiche
agricole  e  forestali  e dell'ambiente e della tutela del territorio
che  accerti  la  perdita  delle  qualita',  interesse  e  importanza
nazionale di flora, fauna, ecosistemi, diversita' biologiche presenti
nelle  riserve naturali indicate all'articolo 2, comma 3, della legge
6  dicembre  1991,  n.  394, sono trasferiti alle regioni e agli enti
locali  le  riserve  naturali,  nonche'  tutti gli altri beni che non
risultino  indispensabili  ai  fini dello svolgimento delle attivita'
istituzionali del Corpo forestale dello Stato.
  4.  Lo  schema  di  decreto  di cui al comma 3, corredato di idonea
relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge
5  agosto  1978,  n. 468, e' trasmesso alle Camere per l'acquisizione
del  parere  da  parte  delle Commissioni parlamentari competenti per
materia  e  per  le  conseguenze di carattere finanziario, da rendere
entro  trenta  giorni.  Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti
delle  Camere  una  proroga  di  venti  giorni  per l'espressione del
parere,  qualora  cio'  si renda necessario. Qualora sia concessa, ai
sensi  del  presente  comma, la proroga del termine per l'espressione
del  parere,  i  termini per l'adozione del decreto sono prorogati di
venti  giorni.  Decorso  il  termine  di trenta giorni, ovvero quello
prorogato  ai  sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni
parlamentari  abbiano  espresso i pareri di rispettiva competenza, il
decreto puo' comunque essere adottato. Il decreto deve conformarsi ai
pareri  delle  Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze
di  carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche
condizioni.
  5.  Con  il  decreto  di  cui al comma 3, la gestione delle riserve
naturali,  di  qualunque  tipologia,  ricadenti  in  tutto o in parte
all'interno  dei parchi nazionali, e' affidata agli Enti parco di cui
all'articolo  9  della  legge  6  dicembre  1991,  n. 394. I beni non
trasferiti  alle  regioni  e agli enti locali sono assegnati al Corpo
forestale dello Stato.
  6.  Con  il  medesimo  decreto di cui al comma 3 e' trasferito alle
regioni,  senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il
personale  necessario  alla  gestione dei beni trasferiti, assunto ai
sensi  della  legge  5  aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a
tempo  indeterminato,  nonche'  il personale con rapporto di lavoro a
tempo  determinato  in  servizio alla data di entrata in vigore della
presente  legge  che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto
oltre centocinquanta giornate lavorative.
  ((7.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il personale del Corpo forestale dello Stato puo' chiedere di
transitare,   a  domanda,  ove  consentito  dalle  singole  normative
regionali  e  nei  limiti delle unita' di personale corrispondenti ad
una  spesa massima, a decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro,
nei  ruoli  dei  servizi  tecnici  forestali della regione ove presta
servizio.  I  criteri  per  disciplinare  i  trasferimenti  di cui al
presente  comma sono determinati con provvedimento del Capo del Corpo
forestale  dello  Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano.  Al  mantenimento  delle dotazioni organiche complessive del
Corpo  forestale  dello  Stato  di cui alle tabelle A e B allegate al
decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C
allegate  al  decreto  legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si provvede
nella  misura  pari  alla  spesa  annua  occorrente  per le unita' di
personale  che  esercitano  la facolta' prevista dal presente comma e
comunque  entro  il limite di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno
2004.  Al  relativo onere si provvede, quanto a 5,76 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n. 227, e, quanto a 3,24
milioni     di     euro,     mediante     corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio
2001,   n.   228.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.))
  8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e delle
relative   risorse  finanziarie,  ivi  comprese  quelle  relative  al
personale  trasferito  in  attuazione  dei commi 6 e 7, e' effettuato
entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
con  il  decreto  di  cui  al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.
  9. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi
dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, per il solo
anno  2003,  verifica,  su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari
regionali,  d'intesa  con  i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle  politiche  agricole  e  forestali,  le  risorse finanziarie da
trasferire  alle  singole  regioni  in relazione all'attuazione della
presente legge.
  10.  Restano  ferme  le  competenze  attribuite in materia di Corpo
forestale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento  e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione.