LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394

Legge quadro sulle aree protette.

note: Entrata in vigore della legge: 28/12/1991. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2022)
Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 9 
                             Ente parco 
 
  1. L'Ente parco ha personalita' di diritto pubblico, sede legale  e
amministrativa  nel  territorio  del  parco  ed  e'  sottoposto  alla
vigilanza del Ministro dell'ambiente. 
  2. Sono organi dell'Ente: 
    a) il Presidente; 
    b) il Consiglio direttivo; 
    c) la Giunta esecutiva; 
    d) il Collegio dei revisori dei conti; 
    e) la Comunita' del parco. 
  3.  ((Il  Presidente  e'  nominato   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa  con
i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in  tutto  o  in
parte il parco, nell'ambito di una  terna  proposta  dal  Ministro  e
composta da soggetti in possesso di comprovata  esperienza  in  campo
ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo
o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro  trenta  giorni
dalla  ricezione  della  proposta,   i   presidenti   delle   regioni
interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso
il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti
delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio  e  del  mare,  sentite  le  Commissioni  parlamentari
competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni  dalla
richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi
compresi nella terna)). L'avvio della procedura  di  nomina  e'  reso
noto nel sito internet istituzionale del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del  territorio  e  del  mare  nonche'  dell'ente  parco
interessato ((, sessanta giorni prima della scadenza  del  Presidente
in carica)). Non puo' essere nominato Presidente di Ente parco chi ha
gia' ricoperto tale carica per due mandati,  anche  non  consecutivi.
Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la  disciplina  in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi di cui
al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.  39.  Il  Presidente  ha  la
legale  rappresentanza  dell'Ente  parco,  ne  coordina  l'attivita',
esplica le funzioni che gli sono delegate  dal  Consiglio  direttivo,
adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili  che  sottopone  alla
ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva. 
  4. Il Consiglio Direttivo e'  formato  dal  Presidente  e  da  otto
componenti nominati con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla  comunicazione
della  rispettiva  designazione.  Il  Ministro  procede  alla  nomina
sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre  30
giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto  termine
il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati.  I
componenti del  Consiglio  Direttivo  sono  individuati  tra  esperti
particolarmente  qualificati  in   materia   di   aree   protette   e
biodiversita', secondo le seguenti modalita': 
    a) quattro, su designazione della Comunita' del parco,  con  voto
limitato; 
    b)  uno,  su  designazione  delle  associazioni   di   protezione
ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349; 
    c) uno, su  designazione  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare; 
    d) uno, su designazione del Ministero delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali; 
    e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA). 
  ((4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e direzione
delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della
parita' di genere)). 
  5. Le designazioni  sono  effettuate  entro  quarantacinque  giorni
dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Decorsi ulteriori  trenta
giorni dalla  scadenza  del  termine  di  quarantacinque  giorni,  il
Presidente  esercita  le  funzioni  del  Consiglio   direttivo   fino
all'insediamento  di  questo.  Il  Presidente  esercita  le  predette
funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta  giorni.
Qualora siano designati membri della Comunita' del parco  sindaci  di
un  comune  oppure  presidenti  di  una  comunita'  montana,  di  una
provincia o di una regione presenti nella  Comunita'  del  parco,  la
cessazione dalla predetta  carica  a  qualsiasi  titolo  comporta  la
decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e
il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione,
della designazione. La stessa norma si applica  nei  confronti  degli
assessori e dei consiglieri degli stessi enti.  La  stessa  norma  si
applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli  stessi
enti. 
  6. Il  Consiglio  direttivo  elegge  al  proprio  interno  un  vice
presidente scelto tra i membri designati dalla Comunita' del parco ed
una  giunta  esecutiva  formata  da  tre  componenti,   compreso   il
Presidente, secondo le modalita' e con le  funzioni  stabilite  nello
statuto dell'Ente parco. 
  7. Il Consiglio direttivo e' legittimamente  insediato  quando  sia
nominata la maggioranza dei suoi componenti. 
  8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte  le  questioni
generali ed in  particolare  sui  bilanci,  che  sono  approvati  dal
Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro  del  tesoro,  sui
regolamenti  e  sulla  proposta  di  piano  per  il  parco   di   cui
all'articolo 12, esprime  parere  vincolante  sul  piano  pluriennale
economico e sociale di cui all'articolo 14. 
  8-bis. Lo statuto dell'Ente e' deliberato dal consiglio  direttivo,
sentito il parere della  Comunita'  del  parco  ed  e'  trasmesso  al
Ministero dell'ambiente  che  ne  verifica  la  legittimita'  e  puo'
richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento.  L'Ente
parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal  ricevimento  alle
eventuali osservazioni di legittimita' del  Ministero  dell'ambiente,
con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro  dell'ambiente
adotta lo statuto con  proprio  decreto  entro  i  successivi  trenta
giorni. 
  9. Lo statuto dell'Ente definisce  in  ogni  caso  l'organizzazione
interna,  le  modalita'  di  partecipazione  popolare,  le  forme  di
pubblicita' degli atti. 
  10. Il Collegio  dei  revisori  dei  conti  esercita  il  riscontro
contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilita'
dello Stato e sulla base dei regolamenti  di  contabilita'  dell'Ente
parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il  Ministro
dell'ambiente. In  quanto  soggette  ad  approvazione  da  parte  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  in
qualita' di amministrazione vigilante, ai  sensi  degli  articoli  9,
comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione  o  di  modificazione
degli  statuti,  dei  regolamenti  e  delle  piante  organiche   sono
corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio
dei revisori dei conti e'  nominato  con  decreto  del  Ministro  del
tesoro ed e' formato da tre componenti scelti  tra  funzionari  della
Ragioneria generale dello Stato ovvero tra  iscritti  nel  ruolo  dei
revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due  dal  Ministro
del tesoro, di cui uno in qualita' di Presidente  del  Collegio;  uno
dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. 
  11. Il Direttore del parco e' nominato, con decreto,  dal  Ministro
dell'ambiente, scelto in una  rosa  di  tre  candidati  proposta  dal
consiglio direttivo  da  soggetti  iscritti  ad  un  albo  di  idonei
all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco  istituito  presso
il Ministero dell'ambiente, al quale  si  accede  mediante  procedura
concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a  stipulare
con il direttore nominato un apposito contratto  di  diritto  privato
per una durata non superiore a cinque  anni.  L'iscrizione  nell'albo
dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo
periodo del presente comma. 
  11-bis. La gestione amministrativa dei parchi nazionali e' affidata
al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui  all'articolo
5, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  assicura
l'attuazione  dei  programmi  ed  il  conseguimento  degli  obiettivi
fissati  dal  Presidente  e  dal  Consiglio   direttivo,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione
dei connessi atti anche a rilevanza esterna. 
  12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni. 
  12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli  altri  componenti
dei Consigli direttivi nonche' ai componenti dei Collegi dei revisori
dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di  cui  al  comma  1
dell'articolo 35, spetta un'indennita' di  carica  articolata  in  un
compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per  la  partecipazione
alle riunioni del  Consiglio  direttivo  e  della  Giunta  esecutiva,
nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  quanto   disposto   dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9  gennaio  2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con
la procedura indicata nella circolare della Presidenza del  Consiglio
dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001. (11) 
  13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla  legge
20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono  inseriti  nella  tabella  IV
allegata alla medesima legge. 
  14. La pianta organica di  ogni  Ente  parco  e'  commisurata  alle
risorse finalizzate alle spese per il personale  ad  esso  assegnate.
Per le finalita' di cui alla presente legge e'  consentito  l'impiego
di  personale  tecnico  e  di  manodopera  con  contratti   a   tempo
determinato ed indeterminato ai sensi  dei  contratti  collettivi  di
lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. 
  14-bis. Per la realizzazione di piani, programmi e progetti,  ferma
restando la possibilita' di ricorrere a procedure di  affidamento  di
evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono  avvalersi  della
societa' di cui all'articolo 1, comma 503, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  15. Il Consiglio  direttivo  puo'  nominare  appositi  comitati  di
consulenza o avvalersi  di  consulenti  per  problemi  specifici  nei
settori di attivita' dell'Ente parco.(6) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con  l'art.  80,  comma
25) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 9  della  legge  6
dicembre 1991, n. 394, il  Parco  nazionale  Gran  Paradiso  ha  sede
legale in Torino, e una  sede  amministrativa  ad  Aosta,  come  gia'
previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  5
agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956,  n.  561.
Possono  essere  previsti  uffici  operativi   e   di   coordinamento
all'interno del Parco." 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 ha disposto (con l'art. 1, comma 5)
che "A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio  direttivo
e della Giunta esecutiva degli Enti di cui al presente  articolo  non
sono corrisposti gettoni di presenza".