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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2001, n. 155

Riordino ((dei ruoli)) del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2008)
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Testo in vigore dal:  29-2-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ed in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 55, comma 8;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 50, comma 9, lettera a);
Ritenuto di dover esercitare la delega di cui all'articolo 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituzione del ruolo direttivo dei
funzionari del Corpo forestale dello Stato
1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia è istituito, a decorrere dal 15 marzo 2001, quale articolazione della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, il ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche:
a) commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
b) commissario capo forestale;
c)
(( vice questore aggiunto forestale ))
.
2. La relativa dotazione organica è fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.
3. Sono soppresse le dotazioni organiche di settima, di ottava qualifica funzionale e dei relativi profili professionali degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed agente di pubblica sicurezza, individuate nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 1991, nonché la dotazione organica della nona qualifica funzionale determinata, per il medesimo personale, con il decreto 9 febbraio 1989 adottato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1990, al registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 184.
4. Ogni qualifica del ruolo di cui al comma 1 comprende più profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità ed autonomia rispettivamente indicati agli articoli 2 e 3, nonché alle diversificazioni nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 4. Alla loro identificazione e quantificazione si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. Al personale di cui al comma 1 non si applica il primo comma dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312.