LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383

Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/2017)
Testo in vigore dal: 3-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
 
(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale,
                      regionali e provinciali) 
   1. Il Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un
apposito regolamento che disciplina il procedimento per  l'emanazione
dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni
a carattere nazionale nel registro nazionale di cui  all'articolo  7,
comma 1, e la periodica revisione dello stesso,  nel  rispetto  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
   2. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri
di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per  l'emanazione  dei
provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che
svolgono attivita' in ambito regionale  o  provinciale  nel  registro
regionale o provinciale nonche' la periodica revisione  dei  registri
regionali e provinciali, nel rispetto  dei  principi  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. Le regioni e le  province  autonome  trasmettono
altresi' annualmente copia aggiornata dei  registri  all'Osservatorio
nazionale di cui all'articolo 11. 
   3. Il regolamento di cui  al  comma  1  e  le  leggi  regionali  e
provinciali di cui al comma 2 devono  prevedere  un  termine  per  la
conclusione  del  procedimento  e  possono  stabilire  che,   decorso
inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita. 
   4.  L'iscrizione  nei  registri  e'  condizione   necessaria   per
stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti  dalla
presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al  comma
2. 
                                                                ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102,  comma
4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11  agosto
1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono  abrogate  a  decorrere  dalla
data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo  settore,
ai sensi dell'articolo 53".