LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383

Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/2017)
Testo in vigore dal: 3-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
(Ricorsi avverso i provvedimenti  relativi  alle  iscrizioni  e  alle
                           cancellazioni) 
 
  1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di  iscrizione  e  avverso  i
provvedimenti  di   cancellazione   e'   ammesso   ricorso   in   via
amministrativa, nel  caso  si  tratti  di  associazioni  a  carattere
nazionale, al Ministro per la solidarieta' sociale, che decide previa
acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui
all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni  che  operano  in
ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di
Bolzano, al presidente della giunta regionale o  provinciale,  previa
acquisizione  del  parere  vincolante   dell'osservatorio   regionale
previsto dall'articolo 14. ((2)) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102,  comma
4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11  agosto
1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono  abrogate  a  decorrere  dalla
data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo  settore,
ai sensi dell'articolo 53".