LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383

Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/2017)
Testo in vigore dal: 3-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
 
             (Atti soggetti ad iscrizione nei registri) 
   1. Nei registri di cui  all'articolo  7  devono  risultare  l'atto
costitutivo,  lo  statuto,  la  sede  dell'associazione  e   l'ambito
territoriale di attivita'. 
   2. Nei registri devono essere iscritti altresi'  le  modificazioni
dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento  della  sede,
le deliberazioni di scioglimento. 
                                                                ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102,  comma
4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11  agosto
1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono  abrogate  a  decorrere  dalla
data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo  settore,
ai sensi dell'articolo 53".