LEGGE 22 giugno 2000, n. 193

Norme per favorire l'attivita' lavorativa dei detenuti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/7/2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 24-12-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
  1. Le modalita' ed entita' delle agevolazioni e degli sgravi di cui
all'articolo 3 sono determinate annualmente, nei limiti delle risorse
finanziarie di cui all'articolo 6, con apposito decreto del  Ministro
della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro  e
della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio  e
della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro
il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di  decreto  e'  trasmesso  alle
Camere  per  l'espressione  del  parere  da  parte  delle  competenti
Commissioni parlamentari. ((4)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 23 dicembre 2013,  n.  146,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, ha disposto (con l'art. 8, comma 1)
che "E' prorogato per un periodo massimo di  sei  mesi,  a  decorrere
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il   termine   per
l'adozione,  per  l'anno  2013,  dei  decreti  del   Ministro   della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previsti
dall'articolo  4  della  legge  22  giugno   2000,   n.   193,   come
successivamente modificata, e dall'articolo  4,  comma  3-bis,  della
legge 8 novembre 1991, n. 381, come  successivamente  modificata,  ai
fini  rispettivamente  della   determinazione   delle   modalita'   e
dell'entita' delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi  per
l'anno 2013 sulla  base  delle  risorse  destinate  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo  1,
comma 270, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  in  favore  delle
imprese che assumono lavoratori detenuti o internati,  anche  ammessi
al  lavoro  all'esterno,  e   per   l'individuazione   della   misura
percentuale  della  riduzione  delle   aliquote   complessive   della
contribuzione  per  l'assicurazione  obbligatoria  previdenziale   ed
assistenziale dovute alle cooperative  sociali  per  la  retribuzione
corrisposta ai lavoratori detenuti  o  internati,  anche  ammessi  al
lavoro  all'esterno,  o  ai  lavoratori  ex  degenti  degli  ospedali
psichiatrici giudiziari". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  8,  comma  2)  che  "L'ammontare
massimo dei crediti di imposta mensili concessi a norma dell'articolo
3 della legge 22 giugno 2000, n.  193,  e  successive  modificazioni,
deve intendersi esteso all'intero anno 2013".