LEGGE 22 giugno 2000, n. 193

Norme per favorire l'attivita' lavorativa dei detenuti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/7/2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 31-10-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
  ((1. Alle imprese  che  assumono,  per  un  periodo  di  tempo  non
inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti  o  internati,  anche
quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21  della
legge 26 luglio 1975, n.  354,  e  successive  modificazioni,  o  che
svolgono effettivamente attivita' formative nei  loro  confronti,  e'
concesso un credito  di  imposta  mensile  nella  misura  massima  di
settecento euro per ogni lavoratore assunto.)) 
  2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore
ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o
che svolgono effettivamente attivita' formative nei  loro  confronti,
e' concesso un credito d'imposta  mensile  nella  misura  massima  di
trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto. 
  3. I crediti d'imposta di cui ai commi  1  e  2  sono  utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,  e  si
applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla  cessazione
dello stato di detenzione per  i  detenuti  ed  internati  che  hanno
beneficiato di  misure  alternative  alla  detenzione  o  del  lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n.
354, e  successive  modificazioni,  e  di  ventiquattro  mesi  per  i
detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato.