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LEGGE 22 giugno 2000, n. 193

Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/7/2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal: 28-7-2000
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga
la seguente legge:

                               Art. 1

  1.  Nell'articolo  4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381,
recante   disciplina   delle  cooperative  sociali,  le  parole:  "si
considerano  persone  svantaggiate  gli  invalidi  fisici, psichici e
sensoriali,  gli  ex  degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in
trattamento  psichiatrico,  i  tossicodipendenti,  gli  alcolisti,  i
minori  in  eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, i
condannati  ammessi  alle misure alternative alla detenzione previste
dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n.
354,  come  modificati  dalla  legge  10  ottobre 1986, n. 663." sono
sostituite  dalle  seguenti: "si considerano persone svantaggiate gli
invalidi  fisici,  psichici  e sensoriali, gli ex degenti di ospedali
psichiatrici,   anche   giudiziari,   i   soggetti   in   trattamento
psichiatrico,  i  tossicodipendenti,  gli alcolisti, i minori in eta'
lavorativa   in  situazioni  di  difficolta'  familiare,  le  persone
detenute  o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli
internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno  ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni.".
  2.  Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il comma 3
e' sostituito dai seguenti:
"3.  Le  aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione
obbligatoria  providenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative
sociali,  relativamente  alla  retribuzione  corrisposta alle persone
svantaggiate  di  cui  al  presente  articolo,  con l'eccezione delle
persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
3-bis.  Le  aliquote  di  cui  al  comma  3, dovute dalle cooperative
sociali  relativamente  alle  retribuzioni  corrisposte  alle persone
detenute  o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di
ospedali   psichiatrici   giudiziari  e  alle  persone  condannate  e
internate  ammesse  al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della
legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e  successive modificazioni, sono
ridotte  nella  misura  percentuale  individuata  ogni  due  anni con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica. Gli sgravi
contributivi  di  cui al presente comma si applicano per un ulteriore
periodo  di  sei  mesi  successivo  alla  cessazione  dello  stato di
detenzione".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge 8
          novembre   1991,   n.  381  (Disciplina  delle  cooperative
          sociali), come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  4 (Persone svantaggiate). - 1. Nelle cooperative
          che  svolgono  le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1,
          lettera   b),   si  considerano  persone  svantaggiate  gli
          invalidi  fisici,  psichici e sensoriali, gli ex degenti di
          ospedali  psichiatrici,  anche  giudiziari,  i  soggetti in
          trattamento    psichiatrico,   i   tossicodipendenti,   gli
          alcolisti,  i  minori  in  eta' lavorativa in situazioni di
          difficolta'  familiare,  le  persone  detenute  o internate
          negli  istituti  penitenziari, i condannati e gli internati
          ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
          all'esterno  ai  sensi  dell'art.  21 della legge 26 luglio
          1975,  n.  354,  e successive modificazioni. Si considerano
          inoltre   persone  svantaggiate  i  soggetti  indicati  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta del Ministro del lavoro edella previdenza sociale,
          di  concerto con il Ministro della sanita', con il Ministro
          dell'interno  e  con  il  Ministro  per gli affari sociali,
          sentita   la   commissione   centrale  per  le  cooperative
          istituita  dall'art.  18 del citato decreto legislativo del
          Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
          successive modificazioni.
              2.  Le  persone  svantaggiate  di cui al comma 1 devono
          costituire  almeno il trenta per cento dei lavoratori della
          cooperativa   e,   compatibilmente   con   il   loro  stato
          soggettivo,  essere  socie  della  cooperativa  stessa.  La
          condizione   di  persona  svantaggiata  deve  risultare  da
          documentazione  proveniente dalla pubblica amministrazione,
          fatto salvo il diritto alla riservatezza.
              3.  Le  aliquote  complessive  della  contribuzione per
          l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale
          dovute   dalle   cooperative  sociali,  relativamente  alla
          retribuzione  corrisposta  alle persone svantaggiate di cui
          al  presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui
          al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
              3-bis.  Le  aliquote  di  cui  al comma 3, dovute dalle
          cooperative   sociali   relativamente   alle   retribuzioni
          corrisposte   alle   persone  detenute  o  internate  negli
          istituti   penitenziari,   agli   ex  degenti  di  ospedali
          psichiatrici   giudiziari   e  alle  persone  condannate  e
          internate  ammesse  al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21
          della   legge   26   luglio  1975,  n.  354,  e  successive
          modificazioni,   sono   ridotte  nella  misura  percentuale
          individuata  ogni  due anni con decreto del Ministero della
          giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica.  Gli  sgravi
          contributivi  di  cui al presente comma si applicano per un
          ulteriore  periodo  di  sei mesi successivo alla cessazione
          dello stato di detenzione".