LEGGE 8 novembre 1991, n. 381

Disciplina delle cooperative sociali.

note: Entrata in vigore della legge: 18/12/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2018)
Testo in vigore dal: 24-12-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
                        Persone svantaggiate 
 
 1. Nelle cooperative che svolgono le attivita' di  cui  all'articolo
1, comma 1, lettera  b),  si  considerano  persone  svantaggiate  gli
invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex  degenti  di  ospedali
psichiatrici,   anche   giudiziari,   i   soggetti   in   trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i  minori  in  eta'
lavorativa  in  situazioni  di  difficolta'  familiare,  le   persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e  gli
internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n.
354, e  successive  modificazioni.  Si  considerano  inoltre  persone
svantaggiate i soggetti  indicati  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', con il
Ministro dell'interno e con  il  Ministro  per  gli  affari  sociali,
sentita  la  commissione  centrale  per  le   cooperative   istituita
dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo  provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 
  2. Le persone svantaggiate di cui  al  comma  1  devono  costituire
almeno il trenta  per  cento  dei  lavoratori  della  cooperativa  e,
compatibilmente con il loro  stato  soggettivo,  essere  socie  della
cooperativa  stessa.  La  condizione  di  persona  svantaggiata  deve
risultare    da    documentazione    proveniente    dalla    pubblica
amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. 
  3. Le aliquote complessive della contribuzione per  l'assicurazione
obbligatoria providenziale ed assistenziale dovute dalle  cooperative
sociali, relativamente alla  retribuzione  corrisposta  alle  persone
svantaggiate di cui  al  presente  articolo,  con  l'eccezione  delle
persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero. 
  3-bis. Le aliquote di cui al  comma  3,  dovute  dalle  cooperative
sociali relativamente  alle  retribuzioni  corrisposte  alle  persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti  di
ospedali  psichiatrici  giudiziari  e  alle  persone   condannate   e
internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo  21  della
legge 26 luglio  1975,  n.  354,  e  successive  modificazioni,  sono
ridotte nella  misura  percentuale  individuata  ogni  due  anni  con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica.  Gli  sgravi
contributivi di cui al presente comma si  applicano  per  un  periodo
successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi
per  i  detenuti  ed  internati  che  hanno  beneficiato  di   misure
alternative  alla  detenzione  o  del  lavoro  all'esterno  ai  sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e  successive
modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che
non ne hanno beneficiato. ((4)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 23 dicembre 2013,  n.  146,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, ha disposto (con l'art. 8, comma 1)
che "E' prorogato per un periodo massimo di  sei  mesi,  a  decorrere
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il   termine   per
l'adozione,  per  l'anno  2013,  dei  decreti  del   Ministro   della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previsti
dall'articolo  4  della  legge  22  giugno   2000,   n.   193,   come
successivamente modificata, e dall'articolo  4,  comma  3-bis,  della
legge 8 novembre 1991, n. 381, come  successivamente  modificata,  ai
fini  rispettivamente  della   determinazione   delle   modalita'   e
dell'entita' delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi  per
l'anno 2013 sulla  base  delle  risorse  destinate  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo  1,
comma 270, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  in  favore  delle
imprese che assumono lavoratori detenuti o internati,  anche  ammessi
al  lavoro  all'esterno,  e   per   l'individuazione   della   misura
percentuale  della  riduzione  delle   aliquote   complessive   della
contribuzione  per  l'assicurazione  obbligatoria  previdenziale   ed
assistenziale dovute alle cooperative  sociali  per  la  retribuzione
corrisposta ai lavoratori detenuti  o  internati,  anche  ammessi  al
lavoro  all'esterno,  o  ai  lavoratori  ex  degenti  degli  ospedali
psichiatrici giudiziari".