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LEGGE 6 marzo 1998, n. 40

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore della legge: 27/3/1998
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    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
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  • Disposizioni concernenti i cittadini degli stati
    membri dell'Unione europea
  • 45
  • Norme finali
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
Testo in vigore dal:  27-3-1998

Art. 46

Abrogazioni
2. All'articolo 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono soppresse le parole: ", sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo".
Nota all'art. 46:
- L'art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), prevede, al comma 1, che gli studenti di nazionalità straniera fruiscano dei servizi e delle provvidenze previste sia dalla succitata legge che da leggi regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani. Si riporta il comma 2 dello stesso articolo, come modificato dalla presente legge:
"2. Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso; essi fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalità di cui allart. 6, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33".