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LEGGE 6 marzo 1998, n. 40

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore della legge: 27/3/1998
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  • PRINCIPI GENERALI
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  • Principi generali
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  • Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
    l'allontanamento dal territorio dello Stato
    CAPO I
    Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
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  • Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
    l'allontanamento dal territorio dello Stato
    CAPO II
    Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione
  • 8
  • 9
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  • Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
    l'allontanamento dal territorio dello Stato
    CAPO III
    Disposizioni di carattere umanitario
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  • DISCIPLINA DEL LAVORO
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  • 22
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  • 25
  • Diritto all'unità familiare e tutela dei minori
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO I
    Disposizioni in materia sanitaria
  • 32
  • 33
  • 34
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO II
    Disposizioni in materia di istruzione
    e diritto allo studio e professione
  • 35
  • 36
  • 37
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO III
    Disposizioni in materia di alloggio
    e assistenza sociale
  • 38
  • 39
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO IV
    Disposizioni sull'integrazione sociale
    sulle discriminazioni e istituzione del fondo
    per le politiche migratorie
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • Disposizioni concernenti i cittadini degli stati
    membri dell'Unione europea
  • 45
  • Norme finali
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
Testo in vigore dal: 27-3-1998
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1
                       Ambito di applicazione
    1. La presente legge, in  attuazione  dell'articolo  10,  secondo
comma,  della  Costituzione,  si  applica, salvo che sia diversamente
disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e
agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
    2. La presente legge non si  applica  ai  cittadini  degli  Stati
membri  dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme piu'
favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45.
    3.  Quando  altre  disposizioni  di  legge  fanno  riferimento  a
istituti  concernenti  persone  di  cittadinanza  diversa  da  quella
italiana ovvero ad  apolidi,  il  riferimento  deve  intendersi  agli
istituti   previsti   dalla  presente  legge.  Sono  fatte  salve  le
disposizioni interne, comunitarie e  internazionali  piu'  favorevoli
comunque vigenti nel territorio dello Stato.
    4.  Nelle  materie  di  competenza  legislativa delle regioni, le
disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali
ai sensi dell'articolo 117 della  Costituzione.  Per  le  materie  di
competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
esse  hanno  il  valore  di  norme fondamentali di riforma economico-
sociale della Repubblica.
    5. Le disposizioni della presente legge non si applicano  qualora
sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
    6.  Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito
denominato  "regolamento  di  attuazione",  e'   emanato   ai   sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    7. Prima dell'emanazione, lo schema del  regolamento  di  cui  al
comma  6  e'  trasmesso  al  Parlamento per l'acquisizione del parere
delle Commissioni competenti per  materia,  che  si  esprimono  entro
trenta giorni.  Decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche
in mancanza del parere.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il rinvio.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
            - Si riporta il testo dell'art. 10, comma secondo,  della
          Costituzione della Repubblica italiana:
            "La  condizione  giuridica  dello  straniero  e' regolata
          dalla legge in  conformita'  delle  norme  e  dei  trattati
          internazionali".
            -  Si  riporta  il testo dell'art. 117 della Costituzione
          della Repubblica italiana:
            "Art. 117. - La regione emana  per  le  seguenti  materie
          norme  legislative  nei  limiti  dei  principi fondamentali
          stabiliti dalle leggi  dello  Stato,  sempreche'  le  norme
          stesse  non  siano in contrasto con l'interesse nazionale e
          con quello di altre regioni:
             ordinamento degli uffici  e  degli  enti  amministrativi
          dipendenti dalla regione;
             circoscrizioni comunali;
             polizia locale urbana e rurale;
             fiere e mercati;
             beneficenza   pubblica   ed   assistenza   sanitaria  ed
          ospedaliera;
             istruzione  artigiana  e  professionale   e   assistenza
          scolastica;
             musei e biblioteche di enti locali;
             urbanistica;
             turismo ed industria alberghiera;
             tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
             viabilita',  acquedotti  e  lavori pubblici di interesse
          regionale;
             navigazione e porti lacuali;
             acque minerali e termali;
             cave e torbiere;
             caccia;
             pesca nelle acque interne;
             agricoltura e foreste;
             artigianato;
             altre materie indicate da leggi costituzionali.
            Le leggi della Repubblica possono demandare alla  regione
          il potere di emanare norme per la loro attuazione".
            -  Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
            "1. Con decreto del Presidente della  Repubblica.  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare:
             a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
             b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
             c)  le  materie  in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
             d)    l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
             e)  organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro di
          pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".