DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal: 2-9-1998
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5.

  In   attesa  dell'approvazione  del  piano  sanitario  nazionale  a
decorrere  dal  1  gennaio  1980  a  tutti  i  cittadini presenti nel
territorio  della  Repubblica  l'assistenza  sanitaria e' erogata, in
condizioni di uniformita' e di uguaglianza, nelle seguenti forme:
    a)  assistenza  medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica
con le modalita' previste dalle convenzioni vigenti;
    b)  assistenza  farmaceutica con le modalita' e i limiti previsti
nella  convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto
1978, n. 484;
    c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e convenzionati;
    d)  assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o
convenzionati;
    e)  assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie
erogate  agli  assistiti dal disciolto INAM nonche' dalle casse mutue
delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, fatte salve quelle
autorizzate  prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di
cura.
  E'  consentito  inoltre  il  ricorso  all'assistenza ospedaliera in
forma  indiretta,  secondo  le  modalita' ed i limiti stabiliti dalle
vigenti  leggi  regionali.  Le  regioni  prevedono eventuali forme di
assistenza specialistica indiretta.
  Per    l'assistenza    specialistica   convenzionata,   in   attesa
dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'articolo 48 della
legge  23  dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  stabilire  norme  finalizzate  alla
erogazione   delle   prestazioni  nei  limiti  previsti  dall'accordo
nazionale  del  14  luglio  1973  tra  gli  enti  mutualistici  e  la
Federazione  nazionale  degli  ordini dei medici e con le tariffe ivi
stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti
salvi  gli  eventuali  conguagli  derivanti dalla futura convenzione.
Fino  alla  emanazione  delle anzidette disposizioni restano ferme le
modalita' di erogazione previste dalle convenzioni vigenti.
  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'art. 57, terzo e quarto comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  Con  provvedimento  regionale  saranno disciplinate le modalita' di
erogazione,  fino  alla  costituzione  delle unita' sanitarie locali,
delle  prestazioni  di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini
non  tenuti  secondo  la  legislazione in vigore al 31 dicembre 1979,
all'iscrizione  a  casse  mutue  eroganti prestazioni obbligatorie di
malattia.
  ((IL  D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA)).
  ((IL  D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA)).
  ((IL  D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA)).
  Restano  fermi  i  compiti  degli  ispettorati  del  lavoro  di cui
all'articolo   21   della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  fino
all'istituzione  dell'istituto  superiore  per  la  prevenzione  e la
sicurezza del lavoro e all'effettivo trasferimento delle attribuzioni
alle   unita'   sanitarie   locali.   Gli   ispettorati   del  lavoro
nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresi' assicurare il
rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome
di  Trento  e Bolzano nell'ambito delle finalita' richiamate al comma
precedente.
  L'assistenza  sanitaria  di  cui  al primo comma comprende anche la
tutela sanitaria delle attivita' sportive.
  Fermo  restando  quanto  disposto dall'art. 61, quarto comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati,
oltre  che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal
personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le
modalita'  fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di
criteri  tecnici  generali  che  saranno  adottati  con  decreto  del
Ministro della sanita'.