LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990).

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 47. 
                     (Trasferimenti di azienda). 
 
  1. Quando si intenda effettuare, ai sensi  dell'articolo  2112  del
codice   civile,   un   trasferimento   d'azienda   in    cui    sono
complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori, anche nel caso
in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda,  ai  sensi  del
medesimo articolo 2112, il cedente ed  il  cessionario  devono  darne
comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni  prima  che  sia
perfezionato  l'atto  da  cui  deriva  il  trasferimento  o  che  sia
raggiunta un'intesa vincolante tra  le  parti,  se  precedente,  alle
rispettive   rappresentanze   sindacali   unitarie,    ovvero    alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma  dell'articolo
19 della legge 20  maggio  1970,  n.  300,  nelle  unita'  produttive
interessate, nonche' ai sindacati di categoria che hanno stipulato il
contratto  collettivo  applicato   nelle   imprese   interessate   al
trasferimento. In mancanza delle predette  rappresentanze  aziendali,
resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di
categoria comparativamente piu' rappresentativi e puo' essere assolto
dal cedente  e  dal  cessionario  per  il  tramite  dell'associazione
sindacale   alla   quale   aderiscono   o    conferiscono    mandato.
L'informazione deve riguardare: a) la data o  la  data  proposta  del
trasferimento; b) i motivi del programmato  trasferimento  d'azienda;
c)  le  sue  conseguenze  giuridiche,  economiche  e  sociali  per  i
lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti  di  questi
ultimi.(11a) 
  1-bis. Nei casi di trasferimenti  di  aziende  nell'ambito  ((degli
strumenti di  regolazione  della  crisi  e  dell'insolvenza  e  delle
procedure di  insolvenza  disciplinati  dal  decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14)), la comunicazione di cui al comma 1 puo' essere
effettuata anche solo da chi intenda  proporre  offerta  di  acquisto
dell'azienda o proposta  di  concordato  preventivo  concorrente  con
quella dell'imprenditore; in tale ipotesi l'efficacia  degli  accordi
di cui ai commi 4-bis e 5 puo'  essere  subordinata  alla  successiva
attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti. (17)  (18)
(19) 
  2. Su  richiesta  scritta  delle  rappresentanze  sindacali  o  dei
sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 1, il cedente  e  il  cessionario
sono tenuti ad avviare, entro  sette  giorni  dal  ricevimento  della
predetta richiesta, un  esame  congiunto  con  i  soggetti  sindacali
richiedenti. La consultazione si intende  esaurita  qualora,  decorsi
dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. 
  3. Il mancato rispetto, da parte del  cedente  o  del  cessionario,
degli  obblighi  previsti  dai  commi  1  e  2  costituisce  condotta
antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20  maggio  1970,
n. 300. 
  4. Gli obblighi d'informazione e di esame  congiunto  previsti  dal
presente articolo devono essere assolti anche  nel  caso  in  cui  la
decisione relativa  al  trasferimento  sia  stata  assunta  da  altra
impresa  controllante.  La   mancata   trasmissione   da   parte   di
quest'ultima   delle   informazioni   necessarie    non    giustifica
l'inadempimento dei predetti obblighi.(7) 
  4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un  accordo,  nel  corso
delle consultazioni di cui ai  precedenti  commi,  con  finalita'  di
salvaguardia dell'occupazione, l'articolo  2112  del  codice  civile,
fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di  lavoro,  trova
applicazione, per quanto  attiene  alle  condizioni  di  lavoro,  nei
termini e con  le  limitazioni  previste  dall'accordo  medesimo,  da
concludersi  anche  attraverso  i   contratti   collettivi   di   cui
all'articolo 51 del  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,
qualora il trasferimento riguardi aziende: 
    a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di  apertura  della
procedura  di  concordato  preventivo  in   regime   di   continuita'
indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi
e  dell'insolvenza,   con   trasferimento   di   azienda   successivo
all'apertura del concordato stesso; 
    b) per le quali vi sia  stata  l'omologazione  degli  accordi  di
ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non  hanno  carattere
liquidatorio; 
    c)   per   le   quali   e'   stata   disposta   l'amministrazione
straordinaria, ai sensi del decreto legislativo  8  luglio  1999,  n.
270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attivita'.
(17) (18) (19) 
  5. Qualora il trasferimento riguardi imprese  nei  confronti  delle
quali vi sia  stata  apertura  della  liquidazione  giudiziale  o  di
concordato   preventivo   liquidatorio,   ovvero    emanazione    del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in  cui
la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata,
i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali
ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui  ai  precedenti  commi,
possono  comunque   stipularsi,   con   finalita'   di   salvaguardia
dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  in  deroga  all'articolo
2112, commi 1, 3 e 4, del codice  civile;  resta  altresi'  salva  la
possibilita'  di  accordi  individuali,  anche  in  caso   di   esodo
incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle  sedi  di
cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile.(17)(18)(19) 
  5-bis.  Nelle  ipotesi  previste  dal  comma  5,  non  si   applica
l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di  fine
rapporto  e'  immediatamente  esigibile  nei  confronti  del  cedente
dell'azienda. Il Fondo di  garanzia,  in  presenza  delle  condizioni
previste  dall'articolo  2  della  legge  29  maggio  1982,  n.  297,
interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza  soluzione
di continuita' alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la
data del trasferimento tiene luogo di  quella  della  cessazione  del
rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti  di
lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere  ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto  legislativo  27  gennaio
1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 80 sono corrisposti dal Fondo di  Garanzia  nella  loro  integrale
misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita,  nel
rispetto dell'((articolo 84, comma 5)),  del  codice  della  crisi  e
dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo. (17)(18)(19) 
  5-ter. Qualora il  trasferimento  riguardi  imprese  nei  confronti
delle  quali  vi   sia   stata   sottoposizione   all'amministrazione
straordinaria, nel caso in cui la  continuazione  dell'attivita'  non
sia stata disposta o sia cessata e nel corso della  consultazione  di
cui ai precedenti commi sia  stato  raggiunto  un  accordo  circa  il
mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai  lavoratori  il  cui
rapporto di lavoro continua con l'acquirente non  trova  applicazione
l'articolo 2112 del codice civile, salvo che  dall'accordo  risultino
condizioni di miglior  favore.  Il  predetto  accordo  puo'  altresi'
prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario
e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto  o  in  parte,  alle
dipendenze dell'alienante. (17) (18) (19) 
  6.  I  lavoratori  che  comunque  non   passano   alle   dipendenze
dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto  di
precedenza nelle assunzioni che questi  ultimi  effettuino  entro  un
anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il  periodo  maggiore
stabilito dagli accordi  collettivi.  Nei  confronti  dei  lavoratori
predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal
subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda,  non
trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile.(17)(18)(19) 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L.9 settembre 1997, n. 292, convertito con modificazioni dalla
L. 8 novembre 1997, n. 388 ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)  che
gli obblighi informativi previsti dal comma 1 del presente articolo e
dalla contrattazione collettiva sono  assolti  entro  novanta  giorni
dalla cessione dell'azienda bancaria in crisi. 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che le modifiche apportate trovano applicazione a decorrere dal 1°
luglio 2001. 
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AGGIORNAMENTO (11a) 
  Il D.L. 23 dicembre 2003, n. 347,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39 come modificato dal D.L.  28  agosto
2008, n. 134, convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  27  ottobre
2008, n. 166 ha disposto (con l'art. 5, comma 2-ter) che nel caso  di
ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese
di cui all'articolo 2, comma 2, secondo  periodo  del  suddetto  D.L.
347/2003, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di
cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre  2004,  n.
291, i termini [. . .] di cui all'articolo 47, comma 1,  della  legge
29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della meta'. 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile
2020, n. 23, ha  disposto  (con  l'art.  389,  comma  1)  la  proroga
dell'entrata in vigore della modifica dei commi  4-bis,  5  e  6  del
presente articolo dal 15 agosto  2020  al  1°  settembre  2021  e  la
proroga dell'entrata in vigore  dell'introduzione  dei  commi  1-bis,
5-bis e 5-ter al presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre
2021. 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2020, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore della modifica dei commi  4-bis,  5  e  6  del
presente articolo dal 1° settembre  2021  al  16  maggio  2022  e  la
proroga dell'entrata in vigore  dell'introduzione  dei  commi  1-bis,
5-bis e 5-ter al presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio
2022. 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata in vigore della modifica dei commi  4-bis,  5  e  6  del
presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022 e  la  proroga
dell'entrata in vigore dell'introduzione dei  commi  1-bis,  5-bis  e
5-ter al presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.