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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990).

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
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Testo in vigore dal:  27-1-1991

Art. 18

Conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti fianziari e pubblicità dei documenti contabili delle succursali: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) aderenza delle norme al principio secondo il quale il complesso informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto profitti e perdite e dall'allegato informativo integrativo deve fornire con chiarezza un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nel rispetto dell'esigenza di:
1) garantire, anche attraverso adeguate modalità di tenuta dei conti, un'informazione orientata alla tutela, oltre che dei soci e dei terzi, dei creditori depositanti, dei debitori e del pubblico in genere e perseguire condizioni di equità concorrenziale e di compatibilità dei bilanci all'interno della Comunità economica europea;
2) assicurare la salvaguardia dell'integrità patrimoniale e della stabilità degli intermediari anche mediante la previsione di regole di valutazione improntate a particolare prudenza, volte al fine di conservare la fiducia del pubblico;
3) tener conto dei riflessi sugli istituti di vigilanza creditizia oggetto di armonizzazione minima nella Comunità economica europea;
b) la normativa dovrà assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia delle disposizioni tributarie da quelle dettate in attuazione della direttiva, prevede- ndo comunque che nel conto profitti e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della normativa tributaria;
c) applicazione della disciplina di attuazione delle direttive, indipendentemente dalla forma giuridica, agli enti creditizi ed alle imprese che svolgono in via esclusiva o principale, anche indirettamente, attività di raccolta o di collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, o ad essa assimilabile come definita dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa consista nella detenzione in via esclusiva o principale di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria;
d) individuazione, anche ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2), lettera e), della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, dei legami tra le imprese che svolgono le attività di cui alla lettera c) del presente comma, ai fini della determinazione dell'area di consolidamento e dei soggetti tenuti a redigere e pubblicare il bilancio consolidato, inserendo nell'area di consolidamento le società che svolgono servizi ausiliari all'attività indicata nella stessa lettera c) e prevedendo criteri di consolidamento con riferimento anche agli articoli 32 e 33 della direttiva del Consiglio 83/349/CEE;
e) statuizione, fino all'attuazione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, di modalità omogenee di pubblicità dei bilanci di esercizio e consolidati degli enti creditizi e delle imprese finanziarie di cui alla lettera c);
f) attuazione, in particolare per quanto attiene al recepimento della direttiva del Consiglio 89/117/CEE, dei seguenti obblighi e relative procedure di vigilanza:
1) le succursali operanti in Italia degli enti e delle imprese di cui alla lettera c), aventi sede legale all'estero, siano tenute alla pubblicazione di copia del bilancio di esercizio del soggetto di appartenenza e, ove redatto, del bilancio consolidato, se ne sia obbligatoria la redazione, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato in cui l'ente creditizio o l'impresa finanziaria hanno sede legale e corredati dalle rispettive relazioni di gestione e di controllo;
2) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio possa richiedere, indicandone criteri e modalità, la pubblicazione di ulteriori informazioni o di un bilancio separato alle succursali di enti creditizi e imprese finanziarie aventi sede legale fuori dalle Comunità europee, qualora non ricorra il presupposto che il bilancio di questi ultimi sia stato redatto conformemente alla direttiva del Consiglio 86/635/CEE, o in modo equivalente, e che sussistano condizioni di reciprocità;
3) il Comitato predetto possa determinare i criteri in base ai quali dovrà essere effettuata la valutazione dell'equivalenza dei bilanci;
4) la copia dei bilanci di cui al numero 1), da compilarsi in lingua italiana, debba essere confermata da chi rappresenta stabilmente l'ente creditizio o l'impresa finanziaria nel territorio dello Stato, prevedono opportune cautele;
5) la pubblicazione possa essere effettuata da almeno una delle succursali insediate in Italia, secondo modalità da determinarsi coerentemente con la disciplina degli enti creditizi e delle imprese finanziarie italiane;
6) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio eserciti i poteri di cui ai numeri 2) e 3) in quanto non diversamente disposto dalle norme relative alle società di intermediazione mobiliare e comunque in armonia con esse.
2. I poteri conferiti al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e alla Banca d'Italia in materia di bilanci d'esercizio dall'articolo 32, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938 n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23, si riferiscono anche alle imprese finanziarie indicate nel comma 1 e alla materia dei bilanci consolidati. Tali poteri potranno essere esercitati per il recepimento delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE e, successivamente, per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi di quella comunitaria.
Note all'art. 18:
- La direttiva 86/635/CEE è stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 372 del 31 dicembre 1986.
- La direttiva 89/117/CEE è stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 29 del 13 aprile 1989, seconda serie speciale.
- La legge 17 aprile 1986, n. 114, disciplina il controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva 83/350/CEE del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi.
L'art. 1 recita:
"Art. 1 (Obblighi di comunicazione). - 1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (2), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e succes- sive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23 (3). La Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazione, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
2. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata.
3. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma secondo.
4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia può richiedere alle società ed agli enti di cui ai commi 2 e 3, ancorché non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonché la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.
5.Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonché delle informazioni fornite per il consolidamento, la Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso le società e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.
6. La Banca d'Italia può altresì consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle società e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità europea che facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorità".
- L'art. 43, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 86/635/CEE, recita: "e) Uno Stato membro può applicare l'articolo 12 della direttiva 83/349/CEE anche a due o più istituti di credito che, pur non trovandosi nelle relazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 o 2, della stessa direttiva sono sottoposti a una direzione unitaria senza che che essa sia stata stabilita in virtù di un contratto o di una clausola statutaria".
- La direttiva 83/349/CEE è stata pubblicata in G.U.C.E.
n. C, n. 193 del 18 luglio 1983. Gli articoli 32 e 33 recitano: "Art. 32 - 1. Se un'impresa inclusa nel consolidamento, congiuntamente ad una o più imprese possono autorizzare o prescrivere che tale impresa sia inclusa nei conti consolidati proporzionalmente ai diritti detenuti nel suo capitale dall'impresa inclusa nel consolidamento.
2. Gli articoli da 13 a 31 si applicano, mutatis mutandis, al consolidamento proporzionale di cui al paragrafo 1.
3. Se si applica il presente articolo, l'articolo 33 non è applicabile se l'impreso oggetto del consolidamento proporzionale è un'impresa associata ai sensi dell'articolo 33.
Art. 33. - 1. Quando un'impresa inclusa nel consolidamento esercita un'influenza notevole sulla gestione e sulla politica finanziaria di un'impresa non inclusa nel consolidamento (impresa associata) nella quale essa detiene una partecipazione ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 78/660/CEE, tale partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale consolidato in una voce specifica dal titolo corrispondente. Si presume che un'impresa eserciti un'influenza notevole su un'altra quando detenga il 20% o più dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale impresa. Si applica l'articolo 2.
2. In occassione della prima applicazione del presente articolo ad una partecipazione di cui al paragrafo 1, questa viene iscritta nello stato patrimoniale consolidato:
a) al suo valore contabile valutato conformemente alle regole di valutazioned previste dalla direttiva 78/660/CEE.
La differenza tra questo valore e l'importo corrispondente viene indicata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nell' allegato. Tale differenza è calcolata alla data di cui il metodo viene applicato per la prima volta, ovvero
b)per l'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto dell'impresa associata rappresentata da tale partecipazione. La differenza tra tale importo e il valore contabile valutato conformemente alle regole di valutazione previste dalla direttiva 78/660/CEE è menzionata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nell'allegato. Tale differenza è calcolata alla data di cui il metodo viene applicato per la prima volta;
c) gli Stati membri possono prescrivere l'applicazione della lettera a) o della lettera b). Lo stato patrimoniale consolidato o l'allegato deve indicare a quale delle due lettere si è fatto ricorso;
d) per l'applicazione delle lettere a) o b) gli Stati membri possono inoltre autorizzare o prescrivere che la differenza venga calcolata alla data di acquisizione delle azioni o quote oppure se all'acquisizione si è proceduto in più volte, alla data in cui l'impresa è diventata impresa associata.
3. Qualora elementi dell'attivo o del passivo dell'impresa associata siano stati valutati secondo metodi non uniformi rispetto a quelli seguiti per il consolidamento in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, per il calcolo della differenza di cui al paragrafo 2, lettera a) o lettera b), del presente articolo tali elementi possono essere di nuovo valutati conformemente ai metodi seguiti per il consolidamento. Se non si è posseduto alla nuova valutazione, ne deve essere fatta menzione nell'allegato.
Gli Stati membri possono imporre tale nuova valutazionz.
4. Al valore contabile di cui al paragrafo 2, lettera a), o all'importo corrispondente alal frazione del patrimonio netto dell'impresa associata di cui al paragrafo 2, lettera b), è sommato o detratto l'importo della variazione della frazione del patrimonio netto dell'impresa associata rappresentata da tale partecipazione intervenuta nel corso dell'esercizio; da esso è detratto l'importo dei dividendi corrispondente alla partecipazione.
5. Se la differenza positiva di cui al paragrafo 2, lettera a) o lettera b), non è collegabile ad una categoria di elementi dell'attivo o del passivo, essa è trattata conformemente agli articoli 30 e 39, paragrafo 3.
6. La frazione dell'utile o della perdita dell'impresa associata attribuibile a tali partecipazioni è iscritta nel conto profitti e perdite consolidato in una voce specifica dal titolo corrispondente.
7. Le eliminazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), sono effetuate qualora ne siano noti o accessibili gli elementi. Si applica l'articolo 26, paragrafi 2 e 3.
8. Se un'impresa associata redige conti consolidati, le disposizioni dei paragrafi che precedono si applicano al patrimonio netto iscritto in tali conti consolidati.
9. Il presente articolo può non essere applicato quando le partecipazioni nel capitale dell'impresa associata presentino solo un interesse irrilevante nei riguardi dell'obiettivo dell'articolo 16, paragrafo 3".
- Il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, detta disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia.
L'art. 32, comma 1, lettera a), recita: "Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle istituzioni che l'Ispettorato (21) comunicherà conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri (22), relativamente:
a) alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai termini e modalità per la formazione, la pubblicazione e l'invio dell'Ispettorato delle situazioni periodiche stesse".
- La legge 7 marzo 1938, n. 41, concerne la conversione in legge del regio decreto legge n. 375/1936.
- La legge 10 febbraio 1981, n. 23. riguarda i conferimenti al capitale ed al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico. modifica la legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dzell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; la fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche. L'art. 14 recita:
"Art. 14 - Agli istituti o enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine si applicano le disposizioni dei titoli V, VI, VII e VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con la legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 32, 33 e 35.
Gli istituti ed enti suddetti dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia comunicherà, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche nonché ai criteri per limitare la concentrazione dei rischi.
La Banca d'Italia ha facoltà, nei confronti dei medesimi istituti ed enti, di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonché dei consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, quando lo ritenga necessario.
La Banca d'Italia ha inoltre facoltà di dare ai detti istituti ed enti le necessarie direttive nel caso in cui i loro debitori risultino in manifesto stato di inadempienza.
È abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stto 23 agosto 1946, n. 370".