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REGIO DECRETO-LEGGE 12 marzo 1936, n. 375

Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. (036U0375)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1936, eccetto le norme contenute nei titoli V e VI che entrano in vigore non oltre il 30 giugno 1936.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 marzo 1938, n. 141 (in SO n.61, relativo alla G.U. 15/03/1938, n.61).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2013)
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 35

((IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
.

L'Ispettorato ha inoltre facoltà:
a)
((IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA))
;
b) di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze;
c)
((IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA))
.
(1)
((15))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1938, n. 636, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "All'art. 35 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 è aggiunta la lettera seguente:
«d) di esprimere il proprio parere in merito al ricorso che l'azienda intenda presentare al tribunale per la convocazione dei creditori al fine di proporre un concordato preventivo. Il ricorso è dichiarato inammissibile dall'autorità giudiziaria, se non è accompagnato dal suddetto parere o dalla semplice dichiarazione di questo che nulla osta alla presentazione del ricorso»".
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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione del presente articolo, comma 2, lettera d).