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REGIO DECRETO-LEGGE 12 marzo 1936, n. 375

Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. (036U0375)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1936, eccetto le norme contenute nei titoli V e VI che entrano in vigore non oltre il 30 giugno 1936.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 marzo 1938, n. 141 (in SO n.61, relativo alla G.U. 15/03/1938, n.61).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2013)
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Testo in vigore dal: 1-1-1994
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 7  settembre  1926,  n.  1511,  e  il  R.
decreto-legge 6 novembre 1926. n. 1830; 
 
  Vista la legge 10 agosto 1893, n. 449 e il  R.  decreto  21  giugno
1928, n. 1404; 
 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, il  R.  decreto  21
dicembre 1933, n. 1736, e il R.  decreto-legge  27  giugno  1935,  n.
1217; 
 
  Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, il R. decreto-legge 29 luglio
1925, n. 1261, il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815,  e  il  R.
decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607; 
 
  Visto il R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3183; 
 
  Visto il testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e il R.  decreto-legge
26 dicembre 1924, n. 2106; 
 
  Visto il testo unico 25 aprile  1929,  n.  967,  il  R.  decreto  5
febbraio 1931, n. 225, il R. decreto 10 maggio 1928, n. 1298, e il R.
decreto 30 novembre 1933, n. 1928; 
 
  Visto il R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, la  legge  22  dicembre
1905, n. 592, la legge 15 luglio  1906,  n.  441,  il  R.  decreto  8
dicembre 1907, n. 852, la legge 22  dicembre  1907,  n.  794,  il  R.
decreto 5 maggio 1910, n. 472,  il  decreto-legge  Luogotenenziale  3
settembre 1916, n. 1158, la legge 6  luglio  1922,  n.  1158,  il  R.
decreto-legge 15 ottobre  1925,  n.  1923,  il  R.  decreto-legge  13
febbraio 1927, n. 187, il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616,
il R. decreto 17 giugno 1929, n. 1239, il R. decreto 29 luglio  1933,
n. 1096, il  R.  decreto-legge  19  ottobre  1933,  n.  1430,  il  R.
decreto-legge 12 febbraio  1934,  n.  189,  il  R.  decreto-legge  18
settembre 1934, n. 1463, il R.  decreto-legge  18  ottobre  1934,  n.
1656, il R. decreto-legge 4 novembre 1934, n. 1810; 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  25  marzo  1927,  n.   435,   il   R.
decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2101; 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  2  maggio  1920,  n.   698,   il   R.
decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, la legge 11  febbraio  1926,  n.
255; 
 
  Visto il R. decreto-legge 29  luglio  1927,  n.  1509,  il  decreto
Ministeriale 19 marzo 1928, il R. decreto-legge 29  luglio  1928,  n.
2085,  il  decreto  Ministeriale  15  dicembre   1928,   il   decreto
Ministeriale 23 gennaio 1928, il decreto Ministeriale 18 giugno 1928,
la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e il decreto Ministeriale 10  maggio
1930; 
 
  Vista la legge 6 giugno 1932, n. 656, la legge 25 gennaio 1934,  n.
186, e il R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989; 
 
  Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829; 
 
  Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211, ed  i  decreti
Ministeriali emanati in esecuzione del predetto decreto; 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  18  marzo  1929,  n,   416,   il   R.
decreto-legge 27 settembre 1929, n. 1727, e il decreto Ministeriale 7
maggio 1929; 
 
  Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, e la legge  14
aprile 1921, n. 488; 
 
  Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731; 
 
  Visto il R. decreto-legge  5  luglio  1928,  n.  1817,  il  decreto
Ministeriale 29 gennaio 1929, la legge 6 giugno 1932, n. 806,  il  R.
decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534,  e  il  R.  decreto-legge  5
luglio 1934, n. 1216; 
 
  Visto il  R.  decreto-legge  15  dicembre  1923,  n.  3148,  il  R.
decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, e il decreto  Ministeriale  22
agosto 1935; 
 
  Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1931,  n.  1398,  il  decreto
Ministeriale 4 dicembre 1931, la legge 15 dicembre 1932, n.  1581,  e
il decreto Ministeriale 10 agosto 1933; 
 
  Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 732,  e  la  legge  29
dicembre 1932, n. 1989; 
 
  Vista la legge 4 maggio 1898, n. 169, il R. decreto 14 maggio 1899,
n. 185, il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, e la legge  13  giugno
1935, n. 1236; 
 
  Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613; 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  17  novembre  1932,  n.  1631,  e  il
decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399; 
 
  Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2134; 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459; 
 
  Visto il R. decreto 4 settembre 1019, n. 1620; 
 
  Visto il R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674, e il R. decreto  11
dicembre 1917, n. 1955; 
 
  Visto il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1663; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta l'urgente ed inderogabile necessita'  di  provvedere  alla
unificazione,  coordinazione  e  al   perfezionamento   delle   norme
regolanti la disciplina della funzione creditizia e  la  sorveglianza
sulle aziende, enti ed istituti che esercitano il credito nelle varie
forme, sia  al  fine  di  tutelare  il  risparmio,  sia  al  fine  di
coordinare le diverse forme di attivita' creditizia in armonia con  i
voti espressi dalla Corporazione della previdenza e del credito; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Capo  del  Governo,  Nostro  Primo   Ministro
Segretario di  Stato  o  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per
l'interno e per le corporazioni, di concerto con  i  Nostri  Ministri
Segretari di Stato per la grazia e' giustizia, per le finanze  e  per
l'agricoltura e foreste; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))