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REGIO DECRETO-LEGGE 12 marzo 1936, n. 375

Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. (036U0375)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1936, eccetto le norme contenute nei titoli V e VI che entrano in vigore non oltre il 30 giugno 1936.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 marzo 1938, n. 141 (in SO n.61, relativo alla G.U. 15/03/1938, n.61).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2013)
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Testo in vigore dal:  1-1-1994
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Art. 32



Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle istruzioni che l'Ispettorato comunicherà, conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri, relativamente:
a)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
;
b)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
;
c)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
;
d) alla proporzione fra le diverse categorie di investimenti considerate in rapporto sia alla liquidità, sia alle diverse branche di attività economiche alle quali si riferiscono gli investimenti;
e)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
;
f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passività ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso;
g)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
;
h)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
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