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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 407

Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993.

note: Entrata in vigore della legge: 15-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal:  15-1-1991

Art. 7

(Trattamenti pensionistici per le attività svolte all'estero e per i residenti all'estero)
1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:
"I trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a un anno".
2. Al sesto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, come sostituito dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono abrogate le parole: "né alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale". Sono altresì abrogati all'ottavo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, inserito dall'articolo 23-quinquies del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, le parole: "nonché fuori del territorio nazionale" e l'articolo 9-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, della legge 11 novembre 1983, n. 638.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1991, le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale minatori e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi integrate al trattamento minimo erogate a pensioni residenti all'estero, liquidate con il regime della totalizzazione dei periodi assicurativi italiani relativi ad anzianità contributive in costanza di rapporto di lavoro inferiori a un anno, restano confermate nell'importo in pagamento al 1 gennaio 1991 fino a quando l'importo dell'integrazione al trattamento minimo non venga assorbito dalla perequazione della pensione base.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sono emanate le norme regolamentari di attuazione del secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.