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LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  15-1-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 22


A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che:
a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio della assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché quelli di cui al quarto comma del successivo articolo 49;
b) possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché quella di cui al quarto comma del successivo articolo 49;
c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione.
Il requisito di cui alla lettera b) si intende perfezionato quando a favore dell'assicurato risultino versati almeno 1820 contributi settimanali.
Per gli operai agricoli i contributi sono calcolati ragguagliando la contribuzione giornaliera a contribuzione settimanale, secondo la qualifica risultante, ai fini del diritto alla pensione per vecchiaia, dall'applicazione dell'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla base dei rapporti desumibili dallo stesso articolo. A tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, indipendentemente dalla sua collocazione temporale e cioè anche quella che ecceda, eventualmente, in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equivalente ad un anno di contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza dell'assicurato, dal citato articolo 9, sub articolo 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi.
Allorchè i lavoratori agricoli possano far valere anche contributi relativi ad attività soggetta all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti in settori diversi dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative all'attività stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati con i criteri di cui al comma precedente.
La pensione spettante ai sensi del presente articolo è calcolata in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
La pensione liquidata in base al presente articolo non è cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La tredicesima rata di pensione non è cumulabile con la tredicesima mensilità di retribuzione o con gli equivalenti emolumenti, corrisposti in occasione delle festività natalizie.
I divieti di cumulo di cui al precedente comma, non si applicano nei confronti dei titolari di pensione che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati, di addetti ai servizi domestici e familiari
((...))
. (2)
Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, la pensione e la retribuzione si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalla retribuzione devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.
Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 22, terzo comma, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Gli articoli 5, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 238 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 23-quinquies) che la presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1969.