LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 17-8-1995
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8.

  Ai  cittadini  italiani,  le  cui posizioni assicurative sono state
trasferite   dall'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale
all'istituto  nazionale  di  assicurazione  sociale  libico, in forza
dell'articolo  12  dell'accordo  italo-libico  del  2  ottobre  1956,
ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il
diritto  a  pensione  a  carico dell'assicurazione libica entro il 31
dicembre  1965,  e'  corrisposto,  a  decorrere  dal  1 gennaio 1969,
dall'Istituto  nazionale  della previdenza sociale ed a totale carico
del    Fondo   per   l'adeguamento   delle   pensioni,   un   aumento
dell'integrazione  di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1962,
n.  1338, fino al raggiungimento dell'importo mensile dei trattamenti
minimi previsti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
  I  trattamenti  minimi  di  cui al primo comma sono dovuti anche ai
titolari  di  pensione  il  cui  diritto  sia acquisito in virtu' del
cumulo  dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o
convenzioni  internazionali  in  materia  di assicurazione sociale, a
condizione   che  l'assicurato  possa  far  valere  nella  competente
gestione  pensionistica  una  anzianita'  contributiva in costanza di
rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a dieci anni.
  ((Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene
conto  dell'eventuale  trattamento pensionistico corrisposto a carico
di  organismi  assicuratori  di  Paesi legati all'Italia da accordi o
convenzioni  internazionali  di  sicurezza sociale; a decorrere dal 1
gennaio  1996  detta  integrazione  viene  annualmente ricalcolata in
funzione   delle  variazioni  di  importo  dei  predetti  trattamenti
pensionistici  esteri  intervenute  al  1  gennaio  di  ciascun anno;
qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano
comportato  il  pagamento  di  somme eccedenti il dovuto, il relativo
recupero  sara' effettuato in conformita' all'articolo 11 della legge
23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al
1  gennaio  1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto
per  effetto  delle  disposizioni di cui al comma precedente, restano
confermate  nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il
relativo   importo  non  venga  assorbito  dalle  perequazioni  della
pensione  base.  Le  modalita' di accertamento delle variazioni degli
importi  pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per
la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale di
concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro)).
  I   lavoratori  emigrati  che  siano  in  possesso  dei  prescritti
requisiti  per il diritto a pensione in virtu' del cumulo dei periodi
assicurativi  e  contributivi  di cui al secondo comma hanno diritto,
anche   sulla  base  di  certificazione  provvisoria  rilasciata  dai
competenti  organismi  esteri,  alla liquidazione di un'anticipazione
sulla pensione che e' integrata ai trattamenti minimi.
  Tale  integrazione  non  spetta ai titolari di altro trattamento di
pensione  ed  e'  riassorbita  in  relazione agli importi di pro-rata
eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri.(21a)
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AGGIORNAMENTO (21a)
  La Corte Costituzionale con sentenza 21 aprile-5 maggio 1988 n. 503
(in  G.U.  1a  s.s.  11.05.1988 n. 19) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  "dell'art.  8,  ultimo  comma,  della legge 30 aprile
1969,  n.  153 ("Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia  di  sicurezza  sociale"),  nella  parte  in cui, nell'ultima
proposizione, dispone "non spetta ai titolari di altro trattamento di
pensione ed"."