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DECRETO-LEGGE 30 giugno 1972, n. 267

Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 (in G.U. 26/08/1972, n.222).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1981)
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Testo in vigore dal:  27-8-1972
aggiornamenti all'articolo

Art. 23-quinquies

((Con effetto dal 1 maggio 1969 dopo il settimo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è inserito il seguente:
"I divieti di cumulo di cui al precedente comma, non si applicano nei confronti dei titolari di pensione che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati, di addetti ai servizi domestici e familiari nonché fuori del territorio nazionale".))