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DECRETO-LEGGE 30 giugno 1972, n. 267

Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 (in G.U. 26/08/1972, n.222).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1981)
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  • Articoli
  • Miglioramenti dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali,
    rivalutazione delle pensioni contributive ed altre provvidenze in
    favore dei pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per
    l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
    dipendenti.
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  • Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le
    pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli istituti di
    previdenza presso il Ministero del tesoro.
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  • Miglioramenti ai pensionati e modifiche agli ordinamenti delle
    casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli
    insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
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  • 20
  • 21
  • Aumento degli assegni mensili a favore dei mutilati e invalidi civili
    e dei sordomuti
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  • 23
  • Disposizioni finanziarie
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  • 25
  • 26
  • Allegati
Testo in vigore dal:  2-7-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di apportare miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per la pubblica istruzione e per la sanità; Decreta:

Art. 1


A decorrere dal 1 luglio 1972 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, risultanti dall'applicazione degli aumenti stabiliti con i decreti ministeriali rispettivamente in data 3 dicembre 1970 e 20 settembre 1971, sono elevati a:
lire 30.000 mensili per i titolari di età inferiore a 65 anni;
lire 32.000 mensili per i titolari che abbiano compiuto 65 anni di età.