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DECRETO-LEGGE 30 giugno 1972, n. 267

Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 (in G.U. 26/08/1972, n.222).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1981)
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Testo in vigore dal:  2-7-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di apportare miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per la pubblica istruzione e per la sanità; Decreta:

Art. 1


A decorrere dal 1 luglio 1972 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, risultanti dall'applicazione degli aumenti stabiliti con i decreti ministeriali rispettivamente in data 3 dicembre 1970 e 20 settembre 1971, sono elevati a:
lire 30.000 mensili per i titolari di età inferiore a 65 anni;
lire 32.000 mensili per i titolari che abbiano compiuto 65 anni di età.