stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1972, n. 267

Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 (in G.U. 26/08/1972, n.222).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1981)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-7-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e l'urgenza di apportare miglioramenti ad
alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza
sociale,   di   concerto   con  i  Ministri  per  il  bilancio  e  la
programmazione  economica,  per  la  pubblica  istruzione  e  per  la
sanita';

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal 1 luglio 1972 gli importi mensili dei trattamenti
minimi  di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
dei  lavoratori  dipendenti  e della gestione speciale dei lavoratori
delle  miniere,  cave  e torbiere, risultanti dall'applicazione degli
aumenti  stabiliti con i decreti ministeriali rispettivamente in data
3 dicembre 1970 e 20 settembre 1971, sono elevati a:
    lire 30.000 mensili per i titolari di eta' inferiore a 65 anni;
    lire  32.000  mensili per i titolari che abbiano compiuto 65 anni
di eta'.