LEGGE 12 giugno 1984, n. 222

Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
Testo in vigore dal: 1-3-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8.
  Definizione di inabilita' ai fini delle prestazioni previdenziali

  1.  Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21
luglio  1965,  n.  903,  e  successive modificazioni ed integrazioni,
dell'articolo  1  della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'articolo 1
della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed
integrazioni,  si  considerano  inabili  le  persone  che, a causa di
infermita'  o  difetto  fisico  o mentale, si trovino nell'assoluta e
permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
  ((1-bis.  L'attivita'  svolta  con  finalita' terapeutica dai figli
riconosciuti  inabili,  secondo  la definizione di cui al comma 1 con
orario  non  superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di
lavoro   che   assumono   i  predetti  soggetti  con  convenzioni  di
integrazione  lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo
1999,  n.  68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di
apprendistato  o  con  le  agevolazioni previste per le assunzioni di
disoccupati  di  lunga  durata  non  preclude  il conseguimento delle
prestazioni  di  cui  al  citato articolo 22, comma 1, della legge 21
luglio 1965, n. 903.
  1-ter.  L'importo  del trattamento economico corrisposto dai datori
di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non puo' essere inferiore
al  trattamento  minimo  delle  pensioni  a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
incrementato del 30 per cento.
  1-quater.  La  finalita' terapeutica dell'attivita' svolta ai sensi
del  comma  1-bis  e' accertata dall'ente erogatore della pensione ai
superstiti.
  1-quinquies.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
articolo,  valutato  in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2008 si provvede quanto a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa  di  cui  al  comma  5  dell'articolo  10  del decreto-legge 29
novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre  2004,  n. 307, e, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno
degli  anni  2008  e 2009 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai  fini  del  bilancio  triennale  2008-2010,  nell'ambito del fondo
speciale  di  parte  corrente dello stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2008,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando,  quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno
degli  anni 2008 e 2009 e a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della  solidarieta'
sociale  e,  quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010,
l'accantonamento  relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
  1-sexies.  Il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
provvede  al  monitoraggio  degli  oneri di cui al presente articolo,
anche  ai  fini  dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi di cui
all'articolo  11-ter,  comma  7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti emanati, ai sensi
dell'articolo  7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468
del  1978,  prima  dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al
periodo  precedente,  sono  tempestivamente  trasmessi  alle  Camere,
corredati di apposite relazioni illustrative)).
  2. L'ultimo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sugli
assegni   familiari,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  maggio  1955,  n.  797, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Per  i  figli  e  le  persone  equiparate a carico che, a causa di
infermita'  o  difetto  fisico  o mentale, si trovino nell'assoluta e
permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa,
gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di eta'".