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LEGGE 4 agosto 1955, n. 692

Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/05/1977)
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Testo in vigore dal:  1-5-1969
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Hanno diritto all'assistenza di malattia secondo le norme stabilite dalla presente legge, e semprechè l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia;
1) i titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dalle altre forme di previdenza obbligatoria riconosciute sostitutive dell'assicurazione generale predetta o che sono dichiarate tali con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri interessati, nonché i titolari di pensioni o rendite comunque ed a qualsiasi titolo corrisposte da imprese, fondi, casse, gestioni, anche se sia stato concesso l'esonero dalla assicurazione generale obbligatoria e dalle forme sostitutive in base alle norme vigenti ed anche se l'esonero medesimo non risulti ancora deciso.
Nulla è innovato alle disposizioni contenute nell'articolo, nn. 7 e 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;
2) i titolari di pensioni dirette o indirette a carico delle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ovvero, a carico di Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province e istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, nonché i titolari di assegni vitalizi a carico dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali;
3) i titolari di rendite da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, nei casi di inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento, ovvero di rendite ai superstiti.
Oltre ai titolari di cui ai precedenti commi l'assistenza di malattia spetta altresì ai seguenti familiari dei titolari stessi, purché conviventi ed a carico:
a) alla moglie, purché non separata legalmente per sua colpa, ovvero al marito, permanentemente inabile al lavoro;
b) ai figli celibi e nubili legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, ai figli adottivi, agli affiliati, agli esposti regolarmente affidati e ai figli nati da precedente matrimonio del coniuge, di età minore degli anni 18 o anche di età superiore se inabili al lavoro;
c) ai fratelli e alle sorelle entro i limiti e alle condizioni previste per i figli;
d) ai genitori, purché abbiano superato i 60 anni di età per il padre ed i 55 per la madre, e senza limiti di età se permanentemente inabili ai lavoro.(1)
((5))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 29 novembre 1957, n.1177 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che " Per titolari di pensioni, rendite od assegni, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, si intendono i pensionati in possesso del libretto, certificato od altro titolo formale equipollente di pensione, rendita o assegno, rilasciato - secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti - dall'Istituto, Fondo speciale o Cassa competente ad erogare il predetto trattamento economico."; (con l'art. 3 comma 2) che "I titolari di cui al comma precedente ed i rispettivi familiari aventi diritto ai sensi dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, possono tuttavia beneficiare dell'assistenza sanitaria in forma indiretta per i casi di malattia verificatisi antecedentemente al rilascio del certificato od altro titolo formale di pensione, rendita o assegno, sempre che abbiano osservato le norme e modalità in atto presso i competenti Istituti previdenziali per l'assistenza sanitaria in forma indiretta."; (con l'art. 5 comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della, sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione."
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 30 aprile 1969, n.153 ha disposto (con l'art. 48 comma 1) che "Il limite di età previsto dall'articolo I, terzo comma, lettera b) della legge 4 agosto 1955, n. 692, ai fini della erogazione della assistenza sanitaria per i figli, o altri familiari ad essi equiparati, dei titolari di pensione o rendita considerati dallo stesso articolo 1, primo comma, è elevato al 21° anno qualora gli stessi frequentino una scuola media o professionale e fino al compimento degli studi superiori o universitari entro la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età."