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LEGGE 27 dicembre 1983, n. 730

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  29-6-1986
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Art. 6


A decorrere dal 1 gennaio 1984 sono raddoppiati:
a) i diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori di gas e dei manometri campioni, di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600;
b) i diritti dovuti per le operazioni di saggio e marchio dei metalli preziosi di cui all'articolo 10 della legge 17 luglio 1954, n. 600, ed all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;
c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative, di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600;
d) i diritti dovuti per l'ammissione alla verificazione prima degli strumenti metrici di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1951, n. 73.
A decorrere dal 1 gennaio 1985, sono
((quadruplicati))
i diritti di verificazione periodica biennale dei pesi e delle misure stabiliti dall'articolo 7 della legge 17 luglio 1954, n. 600.