LEGGE 17 luglio 1954, n. 600

Riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/06/1994)
Testo in vigore dal: 29-6-1986
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
 
  L'art. 38  del  regolamento  approvato  con  il  regio  decreto  27
dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione  della  legge  5  febbraio
1934, n. 305, sulla  disciplina  dei  titoli  dei  metalli  preziosi,
modificato con il decreto  legislativo  luogotenenziale  30  novembre
1945, n. 923, e con il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 606,  e'
sostituito dal seguente: 
  "I diritti dovuti per i saggi delle materie prime  di  platino,  di
oro o di argento, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 305,  sono
i seguenti: 
    a) platino, lire 1200 per ogni saggio; 
    b) oro, lire 1000 per ogni saggio; 
    c) argento, lire 400 per ogni saggio. 
  I diritti dovuti per il saggio  e  per  il  marchio  degli  oggetti
lavorati contenenti i  detti  metalli  preziosi  sono  calcolati  per
ciascun oggetto in base al proprio peso nelle seguenti misure: 
    a) se composti di solo platino, ovvero platino ed  altri  metalli
preziosi, in ragione di lire 100 al grammo o frazione di grammo,  con
un massimo di lire 4000 ed un minimo di lire  1200,  se  composti  di
solo platino, e di lire 2000, se composti di platino ed altri metalli
preziosi; 
    b) se composti di solo oro ovvero di oro e di argento, in ragione
di lire 60 al grammo o frazione di grammo, con  un  massimo  di  lire
3000 e con un minimo di lire 1000 se composti di solo oro, e di  lire
1200, se composti di oro e di argento; 
    c) se composti di solo argento, in ragione di lire 20 al  grammo,
con un massimo di lire 1000 e con un minimo di lire 400. 
  Fermi restando i limiti anzidetti, i diritti  per  il  solo  saggio
degli oggetti lavorati saranno corrisposti, per ciascun  oggetto,  in
misura uguale alla quarta parte di quelli suindicati. 
  Il  diritto  dovuto  per  il  saggio   dei   campioni   di   ceneri
auroargentifere e' stabilito nella misura fissa di lire 2000 per ogni
saggio. Il diritto dovuto per il saggio di galloni,  alamari,  fregi,
distintivi, ecc., d'oro e di argento e'  stabilito  nella  misura  di
lire 1000 per ogni saggio d'oro e di lire  400  per  ogni  saggio  di
argento". (2)((3)) 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
La L. 27 dicembre 1983, n. 730, ha  disposto  (con  l'art.6)  che  "A
decorrere dal 1 gennaio 1984 sono raddoppiati [...] i diritti  dovuti
per le operazioni di saggio e marchio dei metalli preziosi di cui 
all'articolo 10 della legge 17 luglio 1954, n. 600." 
    
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AGGIORNAMENTO (3) 
La L. 6 giugno  1986,  n.  257,  ha  disposto  (con  l'art.1)  che  a
decorrere dal 1 gennaio 1986 sono aumentati di sei  volte  i  diritti
dovuti per le operazioni di saggio e marchio dei metalli preziosi  di
cui agli articoli 10 della legge 17 luglio 1954, n. 600.