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LEGGE 14 febbraio 1951, n. 73

Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'art. 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796.

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Testo in vigore dal:  15-3-1951

Art. 2


L'art. 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, è sostituito dal seguente:
"Le domande di ammissione alla prima verificazione degli strumenti metrici che ai termini degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, possono essere accolte soltanto a mezzo di decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro, debbono essere corredate dalla quietanza rilasciata da un ufficio metrico, comprovante il pagamento del diritto fisso di lire 5000.
Ove lo strumento risulti ammesso alla prima verificazione, il relativo decreto sarà emesso solo dopo il pagamento di un nuovo diritto pari a quello indicato nel comma precedente".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1951

EINAUDI DE GASPERI - TOGNI - PICCIONI - VANONI - PELLA - SEGNI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI