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LEGGE 17 luglio 1954, n. 600

Riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/06/1994)
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Testo in vigore dal:  29-6-1986
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Art. 11



Gli articoli 115 e 131 del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 922, e con il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 607, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 115. - Nel laboratorio dei saggi dell'ufficio centrale si eseguiscono i saggi e le analisi di cui al capoverso c) dell'art. 10 e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti: per ogni analisi di leghe di metalli comuni: lire 1000 per ciascuno dei componenti da determinare, con un minimo di lire 2000; per ogni determinazione quantitativa d'argentatura lire 500; per saggi non indicati nel presente articolo viene percepito un diritto in ragione del tempo impiegato, sulla base di lire 500 all'ora di lavoro".
"Art. 131. - Per le verificazioni facoltative di cui all'art. 35, della legge, da eseguirsi nel laboratorio metrico dell'ufficio centrale sono riscossi i seguenti diritti:

A) Tariffa per la verificazione dei termometri (esclusi quelli per uso medico):
1. Per la determinazione di ciascuno dei punti
fondamentali 0° e 100°........................... L. 1.000
2. Per ogni osservazione compresa fra le tem-
perature superiori a 0° e inferiori a 100°....... " 200
3. Per ogni osservazione di temperature infe-
riori a 0° o superiori a 100°.................... " 500
4. L'importo minimo dei diritti e di.......... " 500

B) Tariffa per la verificazione dei termometri
per uso medico................................... L. 300

C) Tariffa per la verificazione degli alcoolometri:
1. Per ogni termo-alcoolometro o termo-densi-
metro............................................ L. 1.000
2. Per ogni alcoolometro semplice o densimetro
semplice......................................... " 700
3. Per la verificazione di un punto del termo-
metro oltre i tre prescritti dall'art. 125....... " 200
4. Per la verificazione di un punto della sca-
la alcoolometrica, oltre i cinque prescritti..... " 200

D) Tariffa per la verificazione di misure di lunghezza aventi carattere di precisione:
1. Per la verificazione della lunghezza di mi-
sure a teste ed a tratti comprese fra due punti,
non superiori ad un metro alla temperatura am-
biente........................................... L. 2.000
2. Per la verificazione dei decimetri di un
metro............................................ " 3.000
3. Per la verificazione dei primi 20 centime-
tri di un metro e per la verificazione dei centi-
metri di un doppio decimetro..................... " 3.000
4. Per la verificazione dei primi 10 millime-
tri di una lunghezza............................. " 3.000

E) Tariffe per la verificazione dei pesi aventi carattere di precisione:
1. Per la verificazione di una serie di pesi
frazionari del gramma senza la determinazione dei
volumi........................................... L. 2.000
2. Per la verificazione di una serie di pesi,
tra un gramma e 100 grammi senza la determinazio-
ne dei volumi.................................... " 2.000
3. Per la verificazione di una serie di pesi
dal gramma al chilogramma, senza la determinazio-
ne dei volumi.................................... " 3.000
4. Per la verificazione di una serie di pesi
dal gramma al miriagramma senza la determinazione
dei volumi....................................... " 5.000
5. Per la verificazione di un chilogramma cam-
pione, con la determinazione del volume.......... " 5.000

F) Tariffe per la verificazione facoltativa dei manometri, di qualunque tipo, dando le correzioni per unità intere o multipli di unità siano esse espresse in Kg. per cm² in atmosfera o in metri di acqua:
1. Quando indicano pressioni fra 0 e 25 kg.
per cm².......................................... L. 500
2. Quando hanno l'indicazione massima superio-
re a 25 kg. per cm² ma non maggiore di 30 kg. per
cm².............................................. " 700
3. Quando hanno l'indicazione massima superio-
re a 30 kg. per cm² ma non maggiore di 100 kg.
per cm².......................................... " 1.000
4. Quando hanno l'indicazione massima superio-
re a 100 kg. per cm² ma non maggiore di 500 kg.
per cm².......................................... " 1.500
5. Quando hanno l'indicazione massima superio-
re a 500 kg. per cm²............................. " 2.000

G) Tariffa ad ore di lavoro:

In ragione di lire 500 all'ora per verificazioni speciali non indicate nelle tariffe precedenti, calibrazioni o altre ricerche di termometria, verificazioni e determinazioni di alta precisione, che siano consentite dai mezzi di cui dispone l'Ufficio centrale, riguardanti lunghezze, volumi e masse".(2)
((3))


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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 dicembre 1983, n. 730, ha disposto (con l'art.6) che " A decorrere dal 1 gennaio 1984 sono raddoppiati [...] i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative, di
cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600."

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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 6 giugno 1986, n. 257, ha disposto (con l'art.1) che a decorrere dal 1 gennaio 1986 sono aumentati di sei volte i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600.