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LEGGE 22 dicembre 1975, n. 694

Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

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Testo in vigore dal:  1-1-1976

Art. 3


Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, alla lettera d), dopo le parole:
"trasferiti per causa di morte", sono aggiunte le parole: "o per atto tra vivi".
Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, è aggiunta la seguente lettera:
"e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti della imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a 30 milioni".
I commi secondo e terzo dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, le successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 gli incrementi di valore:
a) degli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;
b) degli immobili appartenenti ai soggetti indicati ai numeri 3, 7 e 15 dell'articolo 16 del testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;
c) degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, destinati all'esercizio delle attività istituzionali;
d) dei fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione e degli immobili destinati all'esercizio di cave e torbiere e relative pertinenze, semprechè l'attività commerciale sia in essi esercitata direttamente dal proprietario o dall'enfiteuta. Nei confronti delle società che esercitano esclusivamente attività di locazione finanziaria l'esenzione si applica anche per i fabbricati dati in locazione;
e) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento ad opera dello stesso proprietario o enfiteuta di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive;
f) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali; delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute; delle attività sindacali dei sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; dei fini istituzionali delle società di mutuo soccorso;
g) degli immobili destinati all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;
h) degli immobili di proprietà degli enti di sviluppo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;
i) degli immobili di proprietà della Cassa per la formazione della piccola proprietà coltivatrice di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121.
Per gli immobili di cui alle lettere c), e), f) e g) del comma precedente l'esenzione si applica a condizione che al compimento del decennio la destinazione ivi indicata duri da almeno otto anni.
L'imposta di cui agli articoli 2 e 3 è ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione gli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del suo trasferimento o a quella del compimento del decennio".
All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"L'imposta di cui all'articolo 3 è ridotta:
a) al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, non destinati all'esercizio delle attività istituzionali;
b) al 40 per cento per gli incrementi di valore dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attività agricole o forestali sempre che l'attività agricola o forestale sia in essi esercitata direttamente e continuativamente dal proprietario o dall'enfiteuta ed a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione;
c) al 20 per cento per gli incrementi di valore degli immobili non destinati all'esercizio delle attività istituzionali, appartenenti agli enti che gestiscono forme di previdenza ed assistenza sociale a norma della legge 30 aprile 1969, n. 153.
L'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, è ridotta al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili trasferiti a causa di morte in linea retta o in favore del coniuge".